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sospensione del lavoro, DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE INCINTA…
sospensione del lavoro
il denominatore comune degli istituti sospensivi è la modifica del normale andamento rapporto di lavoro > in ragione della tutela di interessi inerenti a scelte o condizioni di vita del lavoratore, che talvolta prevalgono sull'interesse del datore
maternità, paternità e congedo parentale
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malattia o infortunio > si fini del rapporto lavorativo si intende uno stato patologico che comporta, nel lavoratore, una condizione d'incapacità al lavoro normalmente espletato (se di natura traumatica = infortunio)
deve essere temporanea, altrimenti giustificherebbe il licenziamento per motivo oggettivo
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per il lavoratore vige
l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie giornaliere, dove eventualmente, a richiesta del datore, è tenuto a sottoporsi ad una visita di accertamento
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il divieto di svolgere altra attività lavorativa o altre attività che dimostrino l'insussistenza dell'incapacità o che ne comportino anche un eventuale aggravamento
se violati sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento
se accertata e correttamente comunicata da diritto al lavoratore di assentarsi conservando il posto, per il periodo previsto dalla legge o dai ccnl (che sia frammentato o continuativo)
con diritto alla retribuzione o ad una indennità, prevista dal contratto collettivo > non necessariamente del 100%
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maternità, paternità e congedi parentali
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paternità > si tratta di un 10 giorni di cui ha diritto il padre, in quanto padre, utilizzabili nei 2 mesi prima della supposta data del parto e nei 5 mesi successivi
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fino al 2012 era riconosciuto solo per disgrazia, ovvero qualora la madre fosse morta o incapace di badare al figlio
spetta anche al padre adottivo/affidatario, o qualora vi sia la morte del bambino
congedo parentale > volta a riequilibrare i ruoli famigliare in quando è assente la connotazione di genere --> spetta a entrambi i genitori per l'assistenza del figlio fino al raggiungimento dei 12 anni
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richiesto l'onere di richiedere il congedo con un preavviso di 5 giorni, salvo impossibilità oggettiva
maternità > obbligatorio
regolato da un TU del 2001 , che prevede
possibilità di richiedere un'interdizione anticipata, che si somma a quella obbligatoria, qualora
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in caso di aborto spontaneo o volontario, la lavoratrice ha sia il diritto di continuare il congedo che di tornare a lavoro
previsto nella misura di 5 mesi anche per la madre adottiva o affidataria (decorrono dall'effettivo ingresso in famiglia del figlio)
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alla lav.madre spettano anche riposi giornalieri di 2 ore retribuite al 100%, a carico dell'INPS, nel primo anno di vita del bambino
congedi per la malattia del figlio > spettano ad entrambi alternativamente fino ai 3 anni e poi solo 5 gg all'anno - non retribuiti
DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE INCINTA : è sempre dichiarato nullo con reintegrazione piena (dall'inizio della gravidanza fino ad un anno di vita del bambino)
salvo: risoluzione del rapporto da contrattoa tempo determinato, licenziamento per grave e notevolissimo inadempimento ( giusta causa), cessazione dell'attività dell'azienda, licenziamento per esito negativo della prova
tutela in caso di risoluzione consensuale o dimissione > sono valide solo dopo esser state convalidate, per verificarne la spontaneità
fatta salva la possibilità di impugnare il licenziamento in quando discriminatoria, oltre i limiti del divieto, qualora si dimostri che sia legato alla richiesta o uso del congedo parentale o per malattia del bambino (vale anche per il padre)
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