retribuzione

ART. 36 - spetta al lav. in maniera

Proporzionale > alla qualità e quantità di lavoro

Sufficiente > per permettere al lav e alla sua famiglia di condurre una vita libera e dignitosa

diritto vivente e non positivo > nasce da giudici e studiosi per contrastare i tentativi di eludere i contratti collettivi (contratti coll. innaturali) o incapacità di dettare retribuzione che non tocchino la soglia di povertà

è da ricondurre alla retribuzione minima prevista dal contratto collettivo di ciascun settore (se non è applicato alcun CC si segue quello stabilito dai sindacati maggiormente rappresentativi)

è da applicare indipendentemente dall'adesione (del lav o del datore) ad un'assoc. sindacale

conosce diverse forme

a tempo > la principale e più usata

partecipazione azionaria dei lav all'azienda

variabile

a cottimo > in relazione al rendimento della singola prestazione

ancora in uso, ma in aggiunta di un minimo retributivo garantito

partecipazione agli utili/ prodotti

TFL > trattamento di fine rapporto - voce retributiva a seì stante spettante al lav solo con la fine del rapporto lavorativo

possibilità di anticiparla solo in 3 ipotesi:
1- spese mediche per terapie e interventi straordinari
2 - acquisto della prima casa per se e per i figli
3 - supporto durante la fruizione dei congedi parentali o di formazione


il datore è obbligato ad accettare + viene sottratta dal TFL finale

è composta dalla somma di una mensilità per anno di lavoro > rileva l'anzianità lavorativa

sono utili anche periodi di malattia/infortunio, maternità o cassa integrazione guadagni

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