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Ricerca della prova: INTERCETTAZIONI, :red_flag: :black_flag: Art.266…
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:red_flag: :black_flag: Art.266 limiti di ammissibilità delle intercettazioni: L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. :warning:
b) delitti contro la PA per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni.
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f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono :telephone_receiver: :silhouette:
:checkered_flag: Le ipotesi che non costituiscono intercettazione: Differente dalla intercettazione, poiché NON ha per oggetto una comunicazione, è il pedinamento mediante apparecchiatura satellitare G.P.S., che può essere disposto dalla PG come mera attività atipica. :warning: