Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
PROVA DOCUMENTALE, Verifica della provenienza, :red_flag: Art.234-bis DOC…
PROVA DOCUMENTALE
È quella rappresentazione di un fatto che è incorporata su di una base materiale con un metodo analogico o digitale. Composto da:
1) Il fatto rappresentato (comprensivo di fatti, persone e cose)
-
-
4) La base materiale (può essere basata su un materiale tipo carta, nastro magnetico, supporto informatico)
Art.234 :red_flag:
Modi di acquisizione
1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fono- grafia o qualsiasi altro mezzo.
Copia originale
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. :check:
Divieto
3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. :forbidden:
-
-
-
-
:red_flag: Art.234-bis DOC INFORMATICO
1. È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare.
:red_flag: QUAL'È IL VALORE PROBATORIO IN TAL CASO? quando l’autore della stessa sia stato identificato mediante perizia o riconoscimento espresso. La mancata sottoscrizione col proprio nome dimostra che l’autore non ha voluto impegnare la propria responsabilità. Si pone un problema di credibilità e di attendibilità :!: