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ESAME DELLE PARTI, :black_flag: COLLABORATORE DI GIUSTIZIA diverso da…
ESAME DELLE PARTI
IST.GENERALE
è il mezzo di prova mediante il quale le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti nel processo penale. Prevede delle regole generali:
a) il dichiarante non ha l’obbligo penalmente sanzionato di dire la verità, né di essere completo nel narrare i fatti, ha anche facoltà di non rispondere alle domande
b) le dichiarazioni sono rese secondo le norme sull’esame incrociato, le domande sono formulate dal p.m. e dai difensori delle parti private
c) le domande devono riguardare i fatti oggetto di prova. L’esame delle parti è sottoposto a regimi giuridici diversi in ragione della persona che rilascia la dichiarazione.
ESAME IMPUTATO
Serve ad acquisire il contributo probatorio dell’imputato sui fatti oggetto di prova. :red_flag: L’esame ha luogo solo su richiesta dell’imputato o col consenso dell’interessato su richiesta di una parte.
il mancato consenso non permette all’imputato di adempiere all’onere della prova cioè: convincere il G.
In genere il difensore consiglia all’imputato di avvalersi del diritto al silenzio :red_flag: piuttosto che affermare il falso.
L’imputato può rifiutarsi di rispondere MA del suo silenzio deve essere fatta menzione nel verbale. il silenzio può essere valutato dal G come “argomento di prova” cioè può dimostrare che egli vuole nascondere qualcosa. :!!:
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ESAME ALTRE PARTI
Il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la parte civile, che NON devono essere esaminati come testimoni; :red_cross: possono essere sottoposti all’esame incrociato. :check: (sottostanno alle regole generali)
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:red_flag:FF: DIRITTO AL SILENZIO: Nel sistema accusatorio, l’imputato non può mai essere costretto a testimoniare; ha diritto di restare in silenzio. Si permette all’imputato di offrirsi come testimone volontario solo davanti al G; possono contro esaminare l’imputato che si è offerto come testimone. L’imputato accusato ha il diritto di confrontarsi con l’accusatore e di ottenere che costui risponda con un obbligo di verità, penalmente sanzionato in modo adeguato.
Legislazione successiva (1999): ha reso il diritto dell’imputato a confrontarsi con le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (art. 111 c.3 Cost.). La legge ha mantenuto l’incompatibilità assoluta di testimoniare ed ha introdotto anche una forma di testimonianza coatta a carico degli imputati che sono accusati di aver commesso un reato in connessione debole o collegata.
:red_flag: Art.187 fatti oggetto di prova: Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.