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TESTIMONIANZA, :red_flag: Ogni persona ha la capacità di testimoniare.…
TESTIMONIANZA
QUALITÀ DI TESTIMONE
può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova ma che NON riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l’incompatibilità a testimoniare.
Tale persona diventa testimone solo se e quando su richiesta di parte è chiamata a deporre davanti ad un G nel procedimento penale.
Testimone e parti sono esaminati sui fatti che costituiscono oggetto di prova e cioè sulla responsabilità dell’imputato e sui fatti che servono a valutare la credibilità delle fonti e l’attendibilità degli elementi di prova.
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:red_flag: Ogni persona ha la capacità di testimoniare. Possono assumere la qualità di testimoni anche infermi di mente e minori. ciò comporta che il G dovrà valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della dichiarazione.
:black_flag:art. 188: NON possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare o di valutare i fatti. :forbidden: