Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
MEZZI DI PROVA, :red_flag: Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge o…
MEZZI DI PROVA
-
CONFRONTO
Consiste nell’esame congiunto di 2 o + persone (testimoni o parti) che siano già state esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo tra di esse su fatti e circostanze importanti.
All’esito del confronto, è possibile che:
Uno dei protagonisti ricostruisca meglio il fatto, ammettendo l’inesattezza del suo ricordo.
-
MOMENTO
Fase delle indagini quando si sono già raccolte dichiarazioni, in UP, dibattimento, appello, nel giudizio di rinvio o di revisione.
-
MODO
Il G ha potere propulsivo oltre che direttivo, il potere delle parti è limitato al controllo della regolarità di svolgimento dell’atto. Ove il disaccordo persista tra i protagonisti, il G li invita alle reciproche contestazioni
-
RICOGNIZIONE
È quel mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi un essere umano, si chiede di riconoscerlo individuandolo tra altri simili.
NB: La ricognizione è disposta anche quando occorre procedere al riconoscimento di cose, voci o quanto altro proprio di percezione sensoriale.
QUANDO
Nel corso del dibattimento o nell’incidente probatorio e si svolge nel rispetto del contradditorio tra le parti. Il G ha potere direttivo.
ATTENDIBILITÀ
Il G invita colui che deve eseguire la ricognizione (c.d. ricognitore) a descrivere la persona che ha visto, indicando tutti i particolari che ricorda. Poi gli chiede:
-
-
-
ESPERIMENTI GIUDIZIARI
È ammesso quando occorre accertare se un fatto sia avvenuto in un certo modo. Consiste nella riproduzione della situazione in cui il fatto si afferma e nella ripetizione delle modalità di svolgimento dello stesso. :red_flag:
Lo scopo è quello di valutare la verosimiglianza del fatto. Il G dirige lo svolgimento delle operazioni e può, anche d’ufficio, designare un esperto
:red_flag: Art. 189. Prove non disciplinate dalla legge o atipiche:
Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il G può assumerla SE risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti
E NON pregiudica la libertà morale della persona.
Il G provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.
FF :!!: È il motivo per cui per l'assunzione della prova NON si può ricorrere a metodi come la narcoanalisi, l'ipnosi, la macchina della verità.
:red_flag: FOCUS La ricognizione informale in dibattimento: Prevede che il PM chieda al teste se è presente in aula l'autore del reato. Per questo principio la ricognizione deve avvenire in un contesto idoneo a neutralizzare la tensione emotiva del ricognitore. (+attendibile effettuare il riconoscimento tra più persone vestite simili che evidenziarne una al banco degli imputati)
:red_flag: L'ESPERIMENTO si distingue dall'Ispezione che ha una percezione statica della situazione. Infatti, con l’esperimento si riproduce un fatto già avvenuto (ad oggi con le pù moderne tecniche si ricorre a ricostruzioni fatte a computer con appositi software-> prova a tipica)