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CAUSE INVALIDITÀ ATTI, :red_flag: ART.191:, :red_flag: QUALI SONO LE PROVE…
CAUSE INVALIDITÀ ATTI
L'atto perfetto è quello conforme al modello descritto dalla norma, valido e produttivo di effetti. Il suo valore probatorio sarà liberamente valutato dal G. SE l'atto non è tale, può essere:
ATTO IRREGOLARE
la difformità dal modello legale non rientra in una delle cause di invalidità previste tassativamente dalla legge.
SE vi è stata un’inosservanza che non è prevista a pena d’invalidità, pertanto l’atto irregolare è valido. :warning:
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P. DI TASSATIVITÀ
L’inosservanza della legge processuale è causa di invalidità soltanto quando una norma espressamente vi ricollega una delle invalidità dette.
Se l’inosservanza non rientra in una previsione generica o specifica di invalidità, l’atto è meramente irregolare. :check:
INNAMMISSIBILITÀ
impedisce al G di esaminare nel merito una richiesta avanzata da una parte effettiva o potenziale del procedimento.
è rilevata dal G su eccezione di parte o anche d’ufficio, quando la rileva dichiara l’inammissibilità della domanda: con ordinanza o con sentenza, e non decide sul merito della stessa. :red_cross:
DECADENZA :red_flag:
Denota la perdita del potere di porre in essere un atto a causa del mancato compimento dello stesso entro un termine perentorio, l’atto compiuto oltre il termine è giuridicamente invalido. :alarm_clock:
NULLITÀ
ASSOLUTA (179)
1) Sono colpite da nullità assoluta, le inosservanze più gravi e che riguardano i soggetti necessari del procedimento penale. Sono rilevabili anche d’ufficio e sono insanabili, si possono ritenere sanate solo dall’irrevocabilità della sentenza. (es: mancato proponimento dell'azione penale da parte del PM) :red_flag:
RELATIVE (181-182)
sono quelle nullità speciali che non rientrano tra quelle assolute ed intermedie. Sono dichiarate dal giudice su eccezione di parte, solo dalla parte interessata, ed entro brevi limiti di tempo, sono sanabili.
INTERMEDIE (180)
inosservanze di media gravità e che riguardano una sfera più ampia di soggetti, sono rilevabili anche d’ufficio ma entro determinati limiti di tempo e sono sanabili .
ES: le inosservanze delle disposizioni attinenti alla partecipazione del p.m. al procedimento o l’aver omesso l’informazione di garanzia nei confronti dell’indagato.
SANATORIA: (P.conservazione degli atti) è quel fatto giuridico ulteriore e successivo rispetto all’atto viziato, che lo rende equivalente all’atto valido; :check:
l’atto viziato produce gli stessi effetti dell’atto conforme al modello legale. La sanatoria impedisce a qualsiasi parte di eccepire la nullità dell’atto. :red_cross:
S.GENERALE
si applicano alle nullità di tipo intermedio o relativo; la nullità è sanata se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirla o ha accettato gli effetti dell’atto anche tacitamente.
S.SPECIALE
ipotesi di raggiungimento dello scopo tipizzata. La nullità di una citazione o di un avviso è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.
Si applica ai soggetti del processo, la comparizione deve essere personale e volontaria ma non occorre che sia accompagnata dalla consapevolezza del vizio che si è verificato. :warning:
Art.185 ESTENSIONE DELLA NULLITÀ: La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Si estende anche agli atti dipendenti da quello viziato.
L’estensione della nullità produce effetti gravi quando il vizio colpisce un atto propulsivo del procedimento :!: (cioè quelli atti che devono essere compiuti affinché il proc possa proseguire)
INUTILIZZABILITÀ
indica il vizio da cui può essere affetto un atto e illustra il regime giuridico al quale l’atto viziato è sottoposto e cioè il NON poter essere messo a fondamento di una decisione del G.
ha la caratteristica di colpire NON l’atto in sé ma il suo valore probatorio; l’atto pur valido dal POV formale, è colpito nel suo aspetto sostanziale ossia impedisce di produrre il suo effetto principale che è quello di essere posto a base di una decisione.
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INESISTENZA
elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non essendo essa prevista espressamente nel codice. E’ possibile che gli atti del procedimento siano colpiti da vizi tanto gravi da non rientrare neppure nel catalogo delle nullità assolute insanabili ma siano clamorose violazioni della legge processuale. (Es: carenza del potere giurisdizionale)
:red_flag: ART.191:
- Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
- L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
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:red_flag: Tipica nullità assoluta: ATTO DI CITAZIONE: La citazione costituisce lo strumento di vocatio in iudicium in 1° e 2° g e ricomprende:
a) decreto di citazione a giudizio: previsto per il dibattimento in 1° e 2° g, la omissione nei confronti dell’imputato dà luogo a nullità assoluta mentre nei confronti delle altre parti private dà luogo a nullità intermedia.
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La presenza del difensore dell’imputato è imposta a pena di nullità assoluta, nei casi in cui essa è prevista come obbligatoria. :warning:
:black_flag: FF: si può rinnovare un atto nullo?: Il G che dichiara la nullità di un atto, ne può disporre la rinnovazione, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave. :!!:
NON si può rinnovare quando l’atto è all’origine non ripetibile o lo è diventato successivamente. Se si tratta di una prova, il medesimo G provvede alla rinnovazione se necessaria e possibile. (sennò il procedimento regredisce allo stato in cui si trovava)
:red_flag: TERMINI:
-PERENTORI: prescrivono il compimento di un atto entro e non oltre un determinato periodo di tempo
-ORDINATORI: fissano il periodo di tempo entro il quale un determinato atto deve essere compiuto, l’atto è validamente compiuto anche se realizzato dopo il decorso del termine.
-ACCELLERATORI: quando la legge prevede il limite temporale entro il quale un determinato atto deve essere compiuto
-DILATORI: si prescrive che un atto non può essere compiuto prima del loro decorso;
:black_flag: INUTILIZZABILITÀ DERIVATA: Cioè, SE l’illegittimità di una prova si estende ad un'altra prova il cui reperimento è determinato dalla prima. La Corte costituzionale con la sentenza 219/ 2019 ha affermato che, quando il codice ha voluto tutelare al massimo grado un interesse fondamentale mediante l’inutilizzabilità derivata, lo ha scritto espressamente. MA in nessun’altra disposizione si ricava che una regola del genere abbia portata generale. Nel codice non c’è, quindi è esclusa l’esistenza dell’inutilizzabilità derivata in quanto nessuna norma la prevede. :forbidden: