Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
condanne speciali - Coggle Diagram
condanne speciali
sentenza di condanna generica art. 278
il creditore che ha agito per la condanna del debitore all'adempimento
chiede al giudice di limitare la sua pronuncia al profilo dell'an.
questo se all'esito della fase istruttoria tale profilo risulti certo
essa costituisce una sentenza non definitiva e perciò sottoposto al particolare regime impugnatori di cui agli arti. 361 e 340 c.p.c.
ai fini della liquidazione del quantum il giudice dispone con ordinanza la prosecuzione del processo per la successiva determinazione
il creditore può richiederla eventualmente mosso dall'interesse a che la sentenza, nella certezza del profilo dell'an debeatur, possa spiegare i suoi effetti provvisori tra cui la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale
vincolati per una somma determinata dallo stesso creditore art. 2838 ed eventualmente soggetta a riduzione
non
consente al creditore di promuovere l'esecuzione forzata in quanto la sentenza di condanna generica non può costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
potrà invece costituire titolo esecutivo la sentenza che determinerà nel quantum la prestazione dovuta. in questo caso la sentenza di condanna generica verrà assorbita dagli effetti della seconda
si cautela il creditore
possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale
ma è secondo CONSOLO da qualificarsi quale sentenza di mero accertamento volta a pervenire ad un successivo convincimento definitivo sulla misura del
quandum debeatur
si è concordi nell'affermare che il legislatore abbia inteso disciplinare in quanto condanna tale forma di tutela per garantire altre' l'estensione del termine prescrizionale
in sede di condanna definitiva
se il giudice accoglie la domanda la condanna generica assorbita passa in giudicato
se rigetta la domanda a seguito di un riesame del merito, la sentenza di condanna generica viene posta nel nulla
il creditore può domandare ex art. 278, secondo comma
condanna al pagamento di un somma a titolo di provvisionale in un ulteriore domanda
con ordinanza il giudice dispone la prosecuzione del giudizio