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litisconsorzio facoltativo 2 - Coggle Diagram
litisconsorzio facoltativo 2
ulteriori fatti estintivi con riferimento a tutte le parti dell'obbligazione solidale
art. 1310 c.c.
un atto interruttivo della prescrizione nei cofronti di uno dei condebitori ha effetto nei confronti degli altri senza un atto specifico da parte del creditore
la domanda di condanna rivolta verso solo un coobbligato, interrompe la prescrizione anche per gli altri, anche se non convenuti
deroga alla tendenza del legislatore ad estendere ai contitolari solo le situazioni favorevoli
il terzo comma prevede che la rinuncia alla prescrizione effettuata da una delle parti non ha effetto nei confronti delle altre
I convenuti che non abbiano rinunciato la possano eccepire
diversamente sarebbero condannabili all'inadempimento
si accoglie la domanda di alcuni e non di altri
contrasto solo apparente di giudicati
caso in cui alcuni condebitore non vi abbiano rinunciato ma non abbiano eccepito la prescrizione nei termini di cu all'art. 167. c.p.c.
se non viene proposta l'eccezione cala una preclusione
remissione ad uno dei condebitori in solido
il creditore ha rimesso (1236) il debito nei confronti di uno dei debitori
qualora il creditore agisca tuttavia in giudizio contro il debitore liberato
qualora agisse contro i litisconsorzi facoltativi del liberato e il giudice ritenesse valida la remissione:
riduzione proporzionalmente alla quota del liberato
vi sarĂ condanna
totale se
il debitore liberato viene ritenuto non condebitore
estraneo alla cassazione dell'illecito ad esempio
ha eccepito correttamente la prescrizione
assolto per altro motivo
analogamente a quanto accade per la compensazione e la j