Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
TESTIMONIANZA pt.2, :red_flag: Alla test indiretta sono legati una serie…
TESTIMONIANZA pt.2
-
ASSISTITA
Art. 197-bis. : Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone.
- L'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena .
2. L'imputato in un procedimento connesso ai o di un reato collegato, può essere sentito come testimone.
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
- In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel
procedimento a suo carico ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
-
- Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3 (valutazione della prova circa l'attendibilità)
(c4) il testimone NON può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto.
(c4) il testimone NON può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione. :forbidden:
-
-
:red_flag: Alla test indiretta sono legati una serie di divieti considerevoli:
:forbidden: -VIETATO assumere deposizioni da persone vincolate da segreto professionale o d’ufficio (salvo che queste abbiano divulgato tali fatti. :green_cross:)
--> esteso anche alla PG
:forbidden: -divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall’imputato (onde evitareche siano introdotti di nascosto nel processo elementi che non risultano dalla documentazione formale dell’atto -> tutela del diritto al silenzio)