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efficacia soggettiva del CCNL e inderogabilità, - - Coggle Diagram
efficacia soggettiva del CCNL e inderogabilità
il problema delll'efficacia soggettiva dei ccnl, ovvero nei confronti di chi questo ha efficacia, è quello più grave lasciato in eredità dalla mancata attuazione dell'art. 39 co.2
se fosse stato applicato l'art.39 co.2 non ci sarebbero stati dubbi sull'efficacia erga omnes nel contratto collettivo
l'efficacia viene invece regolata secondo i principi del diritto privato dei contratti
l'istituto privatistico utilizzato è
quello della
rappresentanza
> per cui gli atti messi in atto dal rappresentante si riverberano nella sfera giuridica del rappresentato
il potere rappresentativo può essere conferito tramite atto unilaterale, come la procura, oppure tramite mandato
in una prima tesi,
l'atto di conferimento del mandato ai sindacati era rappresentato dall'adesione dei lavoratori/imprenditori a quest'ultima
tuttavia si è obbiettato che così non potesse essere, sia da un pov strettamente formale sia perchè la rappresentanza è un istituto individualistico che si realizza fra due soggetti legata da una particolare e reciproca fiducia
così non è per i sindacati, che per definizione non curano l'interesse singolo di ciascun lavoratore
la dottrina inserisce quindi una
fictio
> i sindacati/rappresentati si prendono cura del
"interesse collettivo", inteso come sintesi dei singoli interessi
non somma
1 more item...
l'efficacia soggettiva del contratto collettivo opera nei confronti del
datore di lavoro
> il
regime privatistico comporta
che
se un'impresa non aderisce al sindacato
di categoria o ad alcuno dei sindacati di categoria che ha stipulato il CCNL, allora
non è tenuta ad applicarlo**
fra più contratti collettivi astrattamente applicabili, l'impresa è tenuta all'applicazione di quello stipulato dal sindacato a cui ha liberamente aderito
, indipendentemente dall'oggettiva attività svolta
in sostanza
l'inquadramento individuale della singola impresa in una determinata categoria è frutto di un principio volontaristico
, e può quindi essere innaturale
lavoratore
> al fine di applicazione è
necessario che sia iscritto al sindacato firmatario
, e da quel momento non ha diritto di dissenso e quindi non può sottrarsi alla sua applicazione
ne discende che il contratto collettivo non dovrebbe applicarsi ai lavoratori non iscritti, ma la
giuri ha da tempo adottato accorgimenti per superare tale implicazione
caso del lavoratore sindacalmente non affiliato
superamento della necessità di una duplice affiliazione
>
l'adesione dell'impresa è
condizione necessaria e
sufficiente
perchè il lavoratore non affiliato possa richiedere l'applicazione del CCNL
caso dell'impresa sindacalmente non affiliata
in primis se applica spontaneamente il CCNL allora nasce l'obbligo di continuarne l'applicazione (con parallelo diritto di richiederlo al lav.)
CASS. ha stabilito che
le clausole relative alla retribuzione possa essere invocata da tutti i lavoratori
(pur non affiliati)
in virtù
dell'art. 36 co.1
che da
diritto ad una retribuzione minima, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa
si usa come parametro di retribuzione sufficiente quella prevista dal CCNL
invocabile da qualsiasi lavoratore davanti al giudice
il regime dell'efficacia soggettiva del CCNL è stato impostato dalla giuri in chiave privatistica, ma con alcuni correttivi volti ad avvicinarsi alla meta ideale dell'efficacia erga omnes
perchè il contratto collettivo svolga la sua funzione di tutela della parte debole, non è sufficiente che si inserisca dall'esterno nel contratto individuale >
necessario che le sue clausole abbiano prevalenza su quelle del contratta individuale
se così non fosse sarebbe facile aggirarlo, costringendo il lavoratore ad accettare deroghe peggiorative
le clausole del ccnl sono ritenute
inderogabili in senso peggiorativo per il lavoratore
a livello di contrattazione individuale
con conseguente
nullità di qualsiasi patto individuale volto a regolare rapporti di lavoro che comporti la rimozione di diritti, dovuti per legge o dalla contrattazione collettiva
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