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Il dolo, La violenza, Rescissione del contratto - Coggle Diagram
Il dolo
Il dolo incidente è quell’inganno non tanto grave da risultare decisivo per la conclusione del contratto
ma abbastanza grave da indurre la vittima ad accettare condizioni diverse e meno vantaggiose
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Il dolo come vizio della volontà è l’inganno nella formazione del contratto: è il raggiro o la menzogna per indurre a concludere un contratto
Per essere annullabile occorre che sia "dolo determinante", cioè di un inganno decisivo per la conclusione del contratto, in assenza del quale la vittima non lo avrebbe concluso
dolo omissivo, o reticenza: quando l’inganno consiste nel tacere alla parte elementi decisivi del contratto
dolo del terzo, quando proviene da un terzo, è annullabile solo se risulta noto alla parte che ne trae vantaggio, se è all'oscuro rimane valido
Oltre all’annullamento del contratto, la vittima del dolo può chiedere il risarcimento del danno
La violenza
è causa di annullabilità se presenta tre caratteristiche, deve:
essere inerente al contratto, lo scopo è quello di forzare la vittima a fare il contratto;
essere ragionevolmente grave il male prospettato dalla minaccia può riguardare sia beni economici sia beni della personalità; la minaccia deve essere verosimile, e cioè tale «da fare impressione sopra una persona sensata»;
prospettare un male ingiusto
La violenza come vizio della volontà è violenza psichica (o morale), sinonimo di minaccia: per costringere a fare un contratto che altrimenti non avrebbe mai fatto e la vittima accetta solo perché è l'unico modo per sfuggire alla minaccia
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La violenza del terzo causa l’annullabilità del contratto, anche se il contraente che se ne avvantaggia non ne sapeva nulla.
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