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Effetti del contratto, Vincolo contrattuale, mutuo dissenso e recesso,…
Effetti del contratto
Effetto traslativo del consenso: i diritti che formano oggetto del contratto «si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato».
non occorre aspettare che la cosa venga materialmente consegnata dal venditore al compratore.
passaggio di proprietà del bene trasferito = conclusione del contratto
se la cosa va accidentalmente distrutta prima, la perdita grava sul venditore; se la distruzione fortuita è successiva, la perdita cade sul compratore;
se la cosa produce danno a terzi, ne risponde chi aveva la proprietà al momento del danno;
Limiti, due serie di casi:
esso non riesce a operare se si tratta di cose generiche;
una certa quantità di cose generiche, la proprietà passa una volta avvenuta l'individuazione;
un bene futuro e un bene altrui
limitazioni legate a esigenze di tutela dell’affidamento e sicurezza della circolazione, spesso in connessione con l’operare di mezzi di pubblicità. Se un terzo acquista un immobile/mobile registrato e trascrive per primo ne diventa proprietario anche se ha acquistato dopo
Contratti con effetti istantanei: sono quelli in cui le prestazioni contrattuali si esauriscono in un atto o effetto puntualizzato nel tempo, distinguiamo:
i contratti a esecuzione immediata sono quelli in cui le prestazioni si attuano immediatamente, alla conclusione del contratto;
i contratti a esecuzione differita sono quelli in cui le prestazioni contrattuali devono attuarsi in un momento posteriore alla conclusione del contratto.
I contratti di durata sono quelli in cui le prestazioni contrattuali si sviluppano nel tempo, distinguono:
i contratti a esecuzione periodica sono quelli in cui le prestazioni vengono eseguite a intervalli periodici;
i contratti a esecuzione continuata sono quelli in cui le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato
i contratti di attribuzione sono quelli che determinano spostamenti patrimoniali fra le parti, perché modificano le loro situazioni giuridiche (nascono debiti/crediti che prima non c'erano)
i contratti di accertamento non determinano spostamenti patrimoniali fra le parti perché non modificano le loro situazioni giuridiche, chiariscono situazioni giuridiche preesistenti
i contratti con effetti obbligatori sono quelli che generano debiti e crediti, cioè obblighi di comportamento e correlativi diritti alla prestazione
i contratti con effetti reali sono quelli che costituiscono o trasferiscono fra le parti diritti reali o altro diritto preesistente
Vincolo contrattuale, mutuo dissenso e recesso
Una volta che si è concluso il contratto le parti sono vincolate e non possono sottrarsi ai suoi effetti. «Il contratto ha forza di legge tra le parti» (art. 1372, c. 1), non è ammesso il recesso unilaterale
Non è vero che le parti non possono mai recedere. Il mutuo dissenso è l’accordo con cui le parti di un contratto decidono di scioglierlo, cancellandone gli effetti. "il contratto «può essere sciolto ... per mutuo consenso» (art. 1372), detta anche risoluzione convenzionale del contratto.
Chi subisce il recesso può avere qualcosa in cambio: alla clausola che prevede il recesso convenzionale le parti possono accompagnare una caparra penitenziale, allora il recedente perde la caparra data
Il recesso legale: è il potere di recedere unilateralmente, attribuito alla parte direttamente dalla legge, per es. contratti a tempo indeterminato, per i quali non vi è una fine stabilita, chi recede deve dare un preavviso, senza si chiama recesso in tronco
ius variandi: il potere di una parte di modificare unilateralmente l’oggetto del contratto o qualche altro aspetto del regolamento contrattuale. Se non previsto dalla legge, può essere previsto da una clausola del contratto. è accompagnato da limiti per tutelare chi lo subisce
Contratto e terzi
«Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi» (art. 1372, c. 2), dato che il contratto è un accordo di volontà tra due parti non sarebbe giusto che vincoli anche un terzo.
Il contratto non può: creare obbligazioni a carico di un terzo; impedire l’acquisto di un diritto da parte di un terzo; disporre di un diritto del terzo.
Il contratto a favore di terzo è il contratto con cui una parte si obbliga (promittente) a fare una prestazione in favore di un terzo (beneficiario) indicato dall’altra parte che riceve la promessa (stipulante).
L’eventuale adesione del terzo non serve a realizzare l’acquisto del diritto, bensì serve a renderlo definitivo. Prima dell'adesione lo stipulante può revocare la stipulazione a suo favore, dopo no
Se A fa un contratto con B, promettendogli che X darà o farà qualcosa a suo favore, X non è obbligato e se rifiuta ne risponde A