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Contratti formali, Tipi di contratto, La causa, L'oggetto del…
Contratti formali
I contratti formali, invece, hanno bisogno di particolari modalità stabilite dalla legge e il principale tipo di forma vincolata è la scrittura.
il grado più elementare è la scrittura privata, richiesta per:
i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili;
per i contratti che attribuiscono diritti (non reali) di godimento di immobili di durata ultranovennale;
per i contratti delle pubbliche amministrazioni
l’atto pubblico, (più solenne) che oltre alla scrittura richiede l’intervento del notaio o di un altro pubblico ufficiale
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Senza la forma il contratto non è valido e non produce i suoi effetti, è richiesta «ad substantiam», cioè per la validità
Tipi di contratto
I contratti onerosi: sono quelli in cui entrambe le parti sostengono un sacrificio per avere in cambio un vantaggio
i contratti gratuiti: sono quelli in cui solo una parte sostiene un sacrificio, mentre l’altra parte consegue il vantaggio senza sacrifici
Hanno una causa: la ragione può consistere nel semplice desiderio di favorire il beneficiario dell’impegno con un gesto di generosità
I contratti con prestazioni corrispettive (di scambio): sono quei contratti onerosi in cui vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti (prestazione x controprestazione
I contratti associativi: sono caratterizzati da uno scopo comune alle parti, che viene perseguito mediante un’organizzazione
I contratti commutativi: sono quelli in cui le prestazioni dovute e attese delle parti sono certe e non determinate dal caso
I contratti aleatori sono invece quelli in cui il rischio dei contraenti si presenta in modo assolutamente particolare e qualificato, rischio che un evento incerto o ignoto incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta
La causa
Il contratto trasferisce diritti e qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere giustificato. La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali
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Astrazione della causa: «A trasferisce a B la proprietà della tal cosa», la causa non è specificata ma si presume ed è considerato valido
Nel diritto italiano vige il principio della "inammissibilità del negozio astratto rivolto a trasferire diritti", più aperto verso l’astrazione per l'assunzione di obblighi
Abbiamo casi in cui la causa è indicata ed esiste, ma è illecita: il senso dell’operazione è disapprovato dall’ordinamento giuridico
L’illiceità della causa impedisce al contratto di essere valido e di produrre effetti: il contratto è nullo
Può succedere che macchi la causa: es. X che compra da Y un bene che entrambi credono in proprietà di Y, ma in realtà è già di X. Manca la causa perché non realizza nessuno scambio; quindi, i contratti senza causa vanno cancellati con il rimedio della nullità.
Motivi del contratto: sono i particolari interessi che spingono ciascun contraente a fare il contratto.
La regola fondamentale è quella della rilevanza della causa, e irrilevanza dei motivi: problemi di causa possono influenzare il contratto; problemi di motivo no
L'oggetto del contratto
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L'oggetto deve essere (art. 1346): possibile (non può prevedere prestazioni irrealizzabili); lecito (non può prevedere prestazioni disapprovate dall’ordinamento giuridico); determinato o almeno determinabile
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Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti, e all’altra parte sacrifici indefiniti. Se non è determinato deve essere almeno determinabile e si parla di contratto per relationem
Si può affidare la determinazione anche a un terzo che prende il nome di arbitratore e l'operazione affidatagli si chiama arbitraggio. Esso deve procedere:
con equo apprezzamento (in modo ragionevole);
mero arbitrio, può essere sostituito