Contratti formali

Nel nostro sistema vale generalmente il principio della libertà di forma (contratti non formali)

I contratti formali, invece, hanno bisogno di particolari modalità stabilite dalla legge e il principale tipo di forma vincolata è la scrittura.

il grado più elementare è la scrittura privata, richiesta per:
i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili;


per i contratti che attribuiscono diritti (non reali) di godimento di immobili di durata ultranovennale;


per i contratti delle pubbliche amministrazioni

l’atto pubblico, (più solenne) che oltre alla scrittura richiede l’intervento del notaio o di un altro pubblico ufficiale

Senza la forma il contratto non è valido e non produce i suoi effetti, è richiesta «ad substantiam», cioè per la validità

L'oggetto del contratto

L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali

L'oggetto deve essere (art. 1346): possibile (non può prevedere prestazioni irrealizzabili); lecito (non può prevedere prestazioni disapprovate dall’ordinamento giuridico); determinato o almeno determinabile

Illiceità significa
contrarietà a:

norme imperative: vietano di fare determinati contratti; di inserire nel contratto determinati contenuti; o impongono che il contratto abbia determinati contenuti; sono dettagliate e specifiche

All’ordine pubblico: comprende i principi e valori che informano l’organizzazione politica ed economica della società in una certa fase della sua evoluzione storica, fondamento dell’intero ordinamento giuridico

Al buon costume: è l’insieme delle regole di comportamento non scritte la cui violazione sarebbe generalmente avvertita come immorale o indecente.

Il requisito della determinatezza significa che il contratto non può prevedere prestazioni che attribuiscono a una parte vantaggi indefiniti, e all’altra parte sacrifici indefiniti. Se non è determinato deve essere almeno determinabile e si parla di contratto per relationem

Si può affidare la determinazione anche a un terzo che prende il nome di arbitratore e l'operazione affidatagli si chiama arbitraggio. Esso deve procedere:
con equo apprezzamento (in modo ragionevole);


mero arbitrio, può essere sostituito

Tipi di contratto

I contratti onerosi: sono quelli in cui entrambe le parti sostengono un sacrificio per avere in cambio un vantaggio

i contratti gratuiti: sono quelli in cui solo una parte sostiene un sacrificio, mentre l’altra parte consegue il vantaggio senza sacrifici

Hanno una causa: la ragione può consistere nel semplice desiderio di favorire il beneficiario dell’impegno con un gesto di generosità

I contratti con prestazioni corrispettive (di scambio): sono quei contratti onerosi in cui vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti (prestazione x controprestazione

I contratti associativi: sono caratterizzati da uno scopo comune alle parti, che viene perseguito mediante un’organizzazione

I contratti commutativi: sono quelli in cui le prestazioni dovute e attese delle parti sono certe e non determinate dal caso

I contratti aleatori sono invece quelli in cui il rischio dei contraenti si presenta in modo assolutamente particolare e qualificato, rischio che un evento incerto o ignoto incida sulla stessa esistenza o consistenza della prestazione dovuta

La causa

Il contratto trasferisce diritti e qualsiasi spostamento di ricchezza deve essere giustificato. La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali

se non vi fosse darebbe luogo a spostamenti patrimoniali non giustificati

Può succedere che macchi la causa: es. X che compra da Y un bene che entrambi credono in proprietà di Y, ma in realtà è già di X. Manca la causa perché non realizza nessuno scambio; quindi, i contratti senza causa vanno cancellati con il rimedio della nullità.

Astrazione della causa: «A trasferisce a B la proprietà della tal cosa», la causa non è specificata ma si presume ed è considerato valido

Nel diritto italiano vige il principio della "inammissibilità del negozio astratto rivolto a trasferire diritti", più aperto verso l’astrazione per l'assunzione di obblighi

Abbiamo casi in cui la causa è indicata ed esiste, ma è illecita: il senso dell’operazione è disapprovato dall’ordinamento giuridico

L’illiceità della causa impedisce al contratto di essere valido e di produrre effetti: il contratto è nullo

Motivi del contratto: sono i particolari interessi che spingono ciascun contraente a fare il contratto.
La regola fondamentale è quella della rilevanza della causa, e irrilevanza dei motivi: problemi di causa possono influenzare il contratto; problemi di motivo no