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Far valere l’invalidità, prescrizione e convalida, Conseguenze invalidità,…
Far valere l’invalidità, prescrizione e convalida
La nullità
può essere invocato da chiunque vi abbia interesse (le parti, terzi);
può essere applicato d’ufficio dal giudice, se la scopre la applica anche senza richiesta
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Il rimedio dell’annullabilità può essere invocato solo dalla parte nel cui interesse la legge lo prevede: incapace, chi ha commesso l'errore.
eccezioni: annullabilità assoluta, in cui il rimedio può essere invocato da chiunque vi abbia interesse
Il diritto di far accertare e dichiarare dal giudice la nullità è imprescrittibile, in modo tale da scoprirli nel tempo ed eliminarli per interesse generale.
Resta soggetta a prescrizione l’azione di ripetizione delle prestazioni fatte
L’azione per far valere l’annullabilità del contratto si prescrive in cinque anni il termine decorre da quando viene meno la causa di questa (fine incapacità, scoperta dell'errore)
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Nei casi di annullabilità la regola è che il contratto può essere convalidato. La convalida è un atto unilaterale ricettizio, che rende il contratto valido e recupera pienamente i suoi effetti. Caratteristiche:
può compierla solo la parte legittimata a invocare l’annullabilità;
la quale deve essere «in condizione di concludere validamente il contratto»;
volontà di convalidare in due modi: la convalida espressa, esplicita dichiarazione di voler convalidare il contratto; convalida tacita consistente nel dare volontaria esecuzione al contratto
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Conseguenze invalidità
Nei rapporti interni fra le parti sia il contratto nullo che quello annullabile operano retroattivamente, considerati invalidi dal principio e incapaci di produrre effetti.
Eccezioni:
Contratto nullo per violazione del buon costume: no ripetizione se anch’egli risultava compartecipe dell’immoralità;
l’annullamento: se il contratto è annullato per incapacità, l'incapace non deve restituire la prestazione;
la nullità e l’annullamento del contratto di lavoro non operano retroattivamente, effetti salvi per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione
La nullità del contratto è sempre opponibile ai terzi
opera retroattivamente sia fra le parti, sia verso i terzi (sempre retroattiva perché il giudice riconosce la nullità del contratto con sentenza dichiarativa)
L’annullamento del contratto è inopponibile ai terzi, opera retroattivamente solo tra le parti ma non nei confronti dei terzi (giudice riconosce annullabilità con sentenza costitutiva).
Eccezioni:
se il terzo è in mala fede;
se il terzo ha acquistato a titolo gratuito;
se l’annullamento dipende da incapacità legale
Rescisione
Come l'annullamento:
può essere proposta esclusivamente dalla parte protetta;
è soggetta anch’essa a prescrizione (un anno);
fra le parti gli effetti contrattuali cadono, ma se concluso in stato di pericolo il giudice può assegnare un equo compenso alla parte per l'opera prestata;
non è opinabile ai terzi
Come la nullità, il contratto rescindibile non può essere convalidato. Però si può salvare cambiandolo se la parte offre una modificazione del contratto tale da eliminare lo squilibrio economico.