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Acquisto del diritto, La prescrizione, La decadenza - Coggle Diagram
Acquisto del diritto
è la vicenda per cui la persona diventa titolare di un diritto, che prima non aveva. Abbiamo diverse distinzioni
Acquisto fra vivi, quando non presuppone la morte del dante causa
Acquisto a causa di morte, quando l'acquisto si produce per effetto della morte del dante causa
Acquisto originario, quello che non avviene sulla base di un rapporto fra il precedente titolare e il nuovo titolare: questo perché non esisteva un precedente titolare (es. pescatori)
Acquisto derivativo, quello per cui l'acquirente riceve il diritto dal precedente titolare, acquisto che si definisce anche "successione". Colui che acquista è detto successore, o avente causa; colui che trasferisce è detto autore o dante causa
Acquisto gratuito, quando avviene senza contropartite a favore del Dante causa: l'avente causa non sopporta alcun sacrificio economico in cambio dell'acquisto.
Acquisto oneroso, quando chi acquista dà o promette qualcosa in cambio del diritto acquistato
La prescrizione
è quel modo di estinzione di diritti fondato sul decorso del tempo: un diritto non esercito per un tot di anni, fissati dalla legge, viene cancellato dal diritto. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili (titolare non può privarsene) e gli altri diritti indicati dalla legge (art. 2934)
Questo perché il diritto ha l'esigenza di favorire gli scambi e la circolazione giuridica, non ci può essere fissità
Il titolare del diritto non può rinunciare alla prescrizione. È ammissibile una rinuncia alla prescrizione già maturata nel momento in cui per spontanea volontà di chi gioverebbe, avviene la rinuncia.
Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione. Deve essere la parte interessata a far valere la prescrizione.
Il termine della prescrizione è il periodo di tempo, trascorso il quale il diritto si estingue. La legge fissa termini diversi in relazione ai vari diritti
termine ordinario, 10 anni. Si applica a tutti i diritti
termine speciale, possono essere: più lunghi (diritti reali su cosa altri 20 anni);
più brevi (5 anni risarcimento del danno extracontrattuale)
Si ha sospensione quando, in presenza di particolari circostanze, il decorso della prescrizione si arresta, ma riprende quando esse vengono meno. Il cronometro si ferma al punto dove era giunto e quando la causa di sospensione viene meni ripartirà da dove si era interrotto. Due circostanze che determinano la sospensione:
rapporti esistenti fra le parti, che per varie ragioni possono scoraggiare l’esercizio di azioni o iniziative legali del titolare del diritto verso la controparte
condizioni soggettive del titolare del diritto, tali da opporre gravi difficoltà all’esercizio del diritto stesso
Si ha interruzione quando viene compiuto un atto che smentisce il doppio presupposto su cui si fonda il meccanismo della prescrizione: l’inerzia del titolare del diritto, e l’affidamento di controparte circa la cancellazione del diritto. Dal momento dell’interruzione la prescrizione ricomincia a decorrere da zero. Due tipi:
atti provenienti dal titolare del diritto, per l’art. 2943 possono consistere in una domanda giudiziale
atti provenienti da controparte e consistenti nel riconoscimento del diritto altrui.
L’inizio della prescrizione è il momento in cui comincia a contrarsi il tempo, che potrà portare all’estinzione del diritto: esso coincide con il momento in cui il diritto può essere fatto valere
La decadenza
Ha in comune con la prescrizione il maccanismo per cui un diritto se non esercitato per un periodo di tempo si estingue.
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