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periodo pre-classico (242 a.C - 27 a.C) e classico (27 a.C - 242 d.C), il…
periodo pre-classico (242 a.C - 27 a.C) e classico (27 a.C - 242 d.C)
si diffonde l'idea che il diritto non sia più proprio dei patrizi e la lotta dei plebei porta all'ammissione alla carica di pontefici anche persone del loro rango
la giurisprudenza diventa
laica
> dati consigli pubblicamente a chiunque voglia ascoltare
Roma inizia a espandersi nel mediterraneo, si apre un epoca di ricchezza e commercio (al contrario di quella arcaica)
occorre un nuovo diritto che regoli i rapporti fra cives e stranieri >
diritto onorario
e figura del
pretore peregrino
diritto onorario e ius civile coesistono > ma onorario corregge e supplisce quello civile, anche se non vi è mai stata un effettiva abolizione
se il pretore non ritiene
equa
un azione non la da, nemmeno se prevista dal diritto civile
la base del diritto onorario è ciò che dice il pretore, che non può però imporre nulla con la violenza ma deve basarsi su un valore condivido >
equità
, cioè giustizia nel caso concreto
pretore > potere di imperium e iurisdixio
magistrato eletto per un anno senza possibilità di reiteratura > primo passo del corsus honorum
all'inizio dell'anno emette il proprio editto > dove scrive il suo programma pratico, cioè le formule che userà in quel anno
editto tralatizio > parte che dura un anno a discrezione del singolo pretore
editto perpetuo > parte ereditata dal vecchio editto
≠ ius civile che si basa sul rispetto della forma
età classica si ha con la nascita del principato e poi impero di Augusto > capisce che il potere di fare diritto è fondamentale per il governo e l'amministrazione dello stato
intende quindi accentrare su di sè questo potere, avvicinando a sè tutti gli altri giuristi
offre la 'patente di giurista' con cui conferisce al giurista lo ius respondi > cioè dava più peso al suo giudizio, in nome della sua autorità
l'impero necessità di un amministrazione più complessa > si instaura quindi una burocrazia e degli uffici imperiali, in cui vengono assorbiti i giuristi
quindi la giurisprudenza classica svolge la sua funzione dall'apparato burocratico e amministrativo dello stato
tant'è che si instaura l'idea che il diritto nasca dall'imperatore
ha le
constitutiones
, fonti di produzione del diritto
può emettere sentenze su casi portati a loro conoscenza (decreta)
dare ordini ai magistrati (mandato)
dare risposte ai magistrati (epistule)
l'imperatore quindi enuncia con la sua volontà la volontà dello stato e ha funzione normativa
l'attività dei giuristi viene nucleata con 3 verbi
respondere
> dare i responsa alle interrogazioni dei privati (sia su casi pratici che teorici)
cavere
> attività che oggi svolge il notaio
agere
> indicare le modalità con cui l'attore esperisce l'actio e il convenuto si difende
se prima di allora la produzione giurisprudenziale era di tipo creativo, in età classica diviene prettamente compilativa
prima > i giuristi spiegano e commentano il diritto
ora > raccolgono le opere precedenti di spiegazione e commento
nelle fonti, accanto a diritto onorario e ius civile sono menzionati:
diritto delle genti
> diritto che si ritrova uguale presso altri popoli, che è quindi comune
la schiavitù esiste ovunque, la potestà del pater no quindi è solo ius civile
diritto naturale
> non è tale in quanto portatore di valori eterni naturali, ma conforme alla razionalità dell'uomo
il calendario viene reso noto
rese note le formule da pronunciare per ottenere determinati effetti