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DIRITTI FONDAMENTALI - Coggle Diagram
DIRITTI FONDAMENTALI
principio fondamentale
art. 2
rep. riconosce e garantisce
*diritti inviolabili dell'uomo
sia come singolo che nelle formazioni sociali e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
non è un elenco tassativo
nuovi diritti sorgono con evoluzione società umana, dunque pur non essendo esplicitamente previsti dalla Cost., sono coperti dall'art. 2
art.13
libertà personale
libertà personale è
inviolabile
restrizione libertà personale ammessa
SOLO
per atto motivato dall'autorità giudiziaria
(
riserva di giurisdizione
)
due riserve sono le
garanzie
della possibile limitazione dei diritti inviolabili
nei soli casi previsti dalla legge
(
riserva di legge assoluta
)
riserva di giurisdizione
casi eccezionali
in cui l'autorità di
pubblica sicurezza
limita la libertà personale
SOLO
con
provvedimenti provvisori
che devono essere comunicati all'
autorità giudiziaria entro 48 ore
se l'autorità giudiziaria non lo convalida entro 48 ore, vengono revocati
in questo caso la
riserva di giurisdizione interviene in un momento successivo
all'adozione del provv. limitativo di libertà
art.16
libertà di circolazione e soggiorno
limitata in presenza di una
riserva di legge relativa rinforzata
riserva di legge relativa
: la fonte di rango legislativo si limita a fissare i principi (legge in generale), quindi vi è spazio per le
fonti secondarie per definire aspetti specifici
(es. dpcm, regolamenti gov.)
riserva di legge rinforzata per contenuto
: non solo stabilisce che la fonte di rango legisl. si deve occupare della materia, ma
precisa anche cosa la fonte deve stabilire
(
limitazioni solo per motivi di sanità e sicurezza
)
art.17
libertà di riunione
Cost. tutela riunioni
pacifiche e senz'armi
(armi improprie es. bastoni): diritto di riunirsi configurato entro questo limite
luogo
aperto al pubblico
(accesso limitato o regolamentato) non è richiesto preavviso
pubblico
(libero accesso) obbligo di preavviso dei promotori al questore
autorità pubbliche vietano solo per motivi di insicurezza o incolumità pubblica
art.18
libertà di associazione
associazione si distingue dalla riunione, poiché anche se entrambe
aggregano più persone unite da uno scopo comune
, l'ass. si caratterizza per la
stabilità del vincolo che lega gli associati
garanzia al diritto di associazione è ripresa anche dagli
art. 39 associazioni sindacali
e
art. 49 partiti
diritto di non associarsi
cittadini possono associarsi liberamente senza autorizzazione
MA
limite generale alla libertà di associarsi:
scopi non devono essere illeciti
sono
vietati
due tipi di associazioni:
associazioni segrete
e quelle che perseguono
scopi politici mediante un'organizzazione militare
vietata la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista
art. 3
principio di eguaglianza
principio di eguaglianza
formale
"tutti i cittadini hanno pari ... senza distinzione ... sociali"
eguaglianza davanti alla legge
(norma di legge generale e astratta)
norma di legge
astratta
(applicabile a plur. di fattispecie concrete) e non deve riferirsi a soggetti predeterminati (divieto leggi personali)
norma di legge
generale
(comprendere tute le fatt. che rientrano nella sua
ratio
), illegittimità norme speciali o eccezionali (derogano alle leggi generali con riferimento a una classe di soggetti)
principio di ragionevolezza
: qualsiasi disparità di trattamento da parte del legislatore non deve essere arbitraria, irrazionale e ingiustificata
il legisl. deve trattare in modo eguale le situazioni eguali, e le situazioni diverse in maniera razionalmente diversa
specificazioni del principio di eguaglianza
specificamente definite le situazioni in cui il legisl. non deve fare distinzioni (sesso, razza ... principali motivi di discriminazione)
norme di legge che contrastano art. 3 sono dichiarate illegittime dalla CC
il principio di eguaglianza si trasforma in giudizio di ragionevolezza da parte della CC
principio di eguaglianza
sostanziale
"è compito della rep. rimuovere gli ostacoli di ordine eco. e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, ... del Paese"
art. 3 evidenzia differenze tra le concezioni dell'eguaglianza nello Stato liberale di diritto e quelle proprie dello Stato sociale
Stato liberale
:
parità formale
nel godimento dei diritti civili, nel concreto la società presenta situazioni di disparità economica e sociale (ostacoli),
principio di eguaglianza solo formale
Stato sociale
:
poteri pubblici intervengono
nell'economia e nella società per
assicurare realmente pari opportunità
per ognuno (
principio di eguaglianza sostanziale
)
interventi pubblici volti a garantire i
diritti sociali
(il fine è proteggere sogg. socialmente vulnerabili e elevarne condizioni di vita)
art. 32
diritto assistenza sanitaria per gli indigenti
art. 34
diritto all'istruzione
art. 36
diritto dei lavoratori alla giusta retribuzione, al riposo settimanale e alle ferie annuali
art. 37
diritti della donna lavoratrice e del lavoro minorile
art. 38
diritto all'assistenza e alla previdenza sociale
principi-guida dell'intervento dello Stato nell'economia
artt. 41-47
realizzazione di più equi rapporti economici e altri fini sociali
SISTEMA COSTITUZIONALE DELLO STATO SOCIALE
artt. 53
principio imposizione fiscale progressiva