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Parità di trattamento dei creditori, Cause legittime di prelazione -…
Parità di trattamento dei creditori
Diversi creditori di uno stesso debitore
Hanno tutti «eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore» (raro)
Non sempre risultato
egualitario, perché:
possibilità che il debitore paghi spontaneamente i suoi debiti secondo l’ordine preferito;
meccanismo dell’esecuzione individuale, ogni creditore è libero di esercitare l’azione esecutiva da solo (se il patrimonio del debitore finisce, chi arriva dopo non si soddisfa);
possibilità che alcuni crediti, e non altri, siano assistiti da «cause legittime di prelazione»
Le cause legittime di prelazione sono quegli elementi che attribuiscono ad alcuni crediti il diritto di essere soddisfatti in modo prioritario rispetto ad altri
I crediti con prelazioni sono quelli assistiti da una causa di prelazione;
i crediti chirografari non assistiti da nessuna causa di prelazione
Cause legittime di prelazione
I privilegi: i crediti assistiti da privilegi su determinati beni del debitore si soddisfano per primi. Distinzioni in base all'oggetto:
il privilegio generale ha per oggetto tutti i beni mobili del debitore;
il privilegio speciale ha per oggetto singoli beni determinati
Garanzie specifiche: quando determinati beni vengono destinati a garantire un credito. Si fa attraverso due figure: pegno e ipoteca.
Da al creditore due garanzie:
un diritto di seguito, cioè la possibilità di aggredire il bene
anche se è uscito dal patrimonio del debitore;
un diritto di prelazione, cioè la possibilità di soddisfarsi sul bene con priorità
Per entrambi vale:
il principio di accessorietà, se il credito si estingue
si estinguono anche le garanzie;
esigenza di pubblicità;
surrogazione reale, se la cosa è distrutta, l'indennità dell'assicuratore si deve usare per ripristinare la coso o per pagare il credito garantito
divieto del patto commissorio
Patto commissorio: è il patto fra debitore e creditore, con cui si stabilisce che, in caso d’inadempimento, la cosa ipotecata o data in pegno passi automaticamente in proprietà al creditore. Questo è vietato dalla legge. Viene superato con il patto marciano
Il pegno è il diritto reale di garanzia costituito sopra: beni mobili non registrati; universalità di mobili; crediti. La costituzione del pegno presuppone due elementi: Titolo costitutivo (accordo) e spossessamento
Esercizio del diritto:
il creditore che ha nelle sue mani la cosa data in pegno deve custodirla;
una volta che il debitore paga il debito avviene la riconsegna;
se debitore non adempie spontaneamente, il creditore può far vendere la cosa
L’ipoteca: è un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore ipotecario il diritto di seguito e il diritto di prelazione sul bene ipotecato. Ha per oggetto: beni immobili; diritti reali immobiliari; beni mobili registrati; rendite dello Stato. Per la costituzione occorre: titolo che la giustifichi; l’iscrizione nei pubblici registri.
l’ipoteca volontaria (art. 2821) nasce in base a un atto giuridico compiuto dal proprietario del bene;
ipoteca giudiziale è quella che ogni creditore può iscrivere sui beni del debitore in base a sentenza;
l’ipoteca legale è quella che può iscriversi su beni di proprietà del debitore, in alcuni casi previsti dalla legge
chi ha iscritto prima la sua ipoteca ha maggiori possibilità di soddisfare il suo credito. L’iscrizione ha efficacia per 20 anni, dopodiché l’ipoteca si estingue. Il creditore può fare una nuova iscrizione ma perde il grado; oppure può rinnovare l'iscrizione e mantenere il grado
Cause estinzione: l’estinzione del credito garantito; la distruzione del bene ipotecato; la rinuncia del creditore ipotecario; vendita forzata del bene. Per essere valida deve essere cancellata dai registri