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FONTI DEL DIRITTO, FONTI, TIPO NORMATIVO: costituisce la corrispondenza…
FONTI DEL DIRITTO
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FONTI COSTITUZIONALI: costuiscono un tipo normativo a sè; le leggi prodotte si collocano al massimo livello di efficacia nel sistema delle fonti. Modifica e abrogazione secondo art.138
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LEGGI ORDINARIE/FORMALI
leggi comunitarie: leggi di ricezione delle intese tra Stato e Regioni, leggi di istituzione di nuove province, leggi di amnistia e indulto, leggi sulla condizione giuridica dello straniero, legge sulla formazione di bilancio (rinforzata)
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FONTI
PRIMARIE: grado legislativo o super legislativo (sistema chiuso); il legislatore non può istituirne di nuove
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SECONDARIE: la Costituzione non se ne occupa direttamente; sono subordinate alla legge (sistema aperto); possono essere variati e integrati dal legislatore ordinario
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DI PRODUZIONE: insieme di atti e fatti che l'ordinamento presceglie come costitutivi del diritto oggettivo e producono le norme giuridiche
Fonti fatto: producono il diritto non scritto; sono le consuetudini gli usi commerciali (secundum legem), fonti atto di ordinamenti stranieri, trattati internazionali, fonti europee
Fonti atto: producono il diritto oggettivo (prevalentemente scritto); sono la legge statale ordinaria e la legge regionale ordinaria
DI COGNIZIONE: documenti che contengono il testo legale delle fonti di produzione e ne favoriscono la conoscenza (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana)
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Artt. 1-4 del codice civile indicano le fonti del diritto; in ordine gerarchico decrescente:
-Costituzione
-Legge
-Regolamento
-Norma corporativa (contratti collettivi di lavoro)
-Usi (usi commerciali)
Rinvio mobile: meccanismo con cui una disposizione statale richiama la fonte di un altro ordinamento
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