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Adempimento, Cause di estinzione - Coggle Diagram
Adempimento
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La prestazione deve essere eseguita esattamente, cioè rispettando tutte le modalità, quantitative, qualitative, di tempo e di luogo
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Tempo: se il titolo indica un termine, la prestazione va eseguita entro quel termine;
se non è indicato, la prestazione può essere richiesta immediatamente
A favore del debitore: non può adempiere oltre ma non è tenuto ad adempiere prima;
A favore del creditore: può ricavare il pagamento prima della scadenza;
A favore di entrambi: hanno aderito che la prestazione non sia eseguita prima del termine e possono rifiutare anticipato
L’adempimento è l'attività consistente nell'eseguire la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione e fa estingue l'obbligazione
Se l'adempimento viene fatto da un debitore incapace di agire risulta comunque regolare ed efficace perché è un comportamento obbligato
L'adempimento fatto a un creditore incapace di agire è un adempimento inefficace che non libera il debitore.
Luogo: indicato dal titolo o desumibili dall'art. 1182. in mancanza vengono fissati dalla legge:
l'obbligazione si adempie al domicilio del debitore;
l’obbligazione di consegnare
si adempie nel luogo in cui la cosa si trovava alla nascita dell’obbligazione
l’obbligazione di pagare una somma di denaro, che si adempie presso il domicilio del creditore
Cause di estinzione
L’impossibilità sopravvenuta
della prestazione:
l'obbligazione si estingue
se la prestazione diventa impossibile
(derivante da causa non imputabile al debitore)
Se è solo temporanea, il debitore continua a essere obbligato: adempirà quando la prestazione sarà tornata possibile
Se è solo parziale, il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile
La compensazione: si estinguono per compensazione le obbligazioni che due soggetti hanno reciprocamente, l'uno verso l'altro. Tre tipi:
Legale, è quella che opera automaticamente: i due debiti si considerano estinti dal giorno stesso in cui sono venuti a coesistere (oggetto prestazioni fungibili e omogenee; essere liquidi ed esigibili);
Giudiziale, può operare quando uno dei due debiti non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione;
Volontaria, opera quando i due debitori-creditori si accordano per considerare estinti debiti reciproci
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La novazione: è l'accordo fra creditore e debitore per sostituire un'obbligazione diversa a quella originaria, che si estingue (diversa per oggetto).
“La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco"
La remissione: è l'atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito. Per effetto di essa, l'obbligazione si estingue e il debitore è liberato. Ha effetto quando la comunicazione arriva al debitore, il quale la può rifiutare