Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Coggle Diagram
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La P.A. è formata da tutti gli organi dello Stato e dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, ai quali è affidato il compito di realizzare gli interessi che lo Stato pone tra le finalità della propria azione, e sono:
Mantenimento dell’ordine interno e della sicurezza esterna
Compiti di propulsione economica e benessere sociale
La P.A. pone in essere una serie di atti (amministrativi) che costituiscono l’attività amministrativa.
ENTI PUBBLICI
Sono persone giuridiche dotate di pubblici poteri.
Enti pubblici autarchici: agiscono in regime di diritto amministrativo e hanno un particolare regime giuridico (es. COMUNI, REGIONI)
Enti pubblici economici: (es. AGENZIA DELLE ENTRATE, CONSORZIO AUTOSTRADALE VENETO..) operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche.
STRUTTURA DEGLI ENTI PUBBLICI
Organo
: persona (o complesso di persone), titolare dell’organo stesso, cd funzionario è la persona fisica, legata di norma all’ente e da rapporto giuridico, il cd rapporto di servizio;
L’esercizio di pubblica potestà: è quindi solo colui che esercita una pubblica funzione (Prefetto, Ministro) che svolga attività materiale o esecutiva.
L’ufficio
è il complesso organizzato rivolto all’espletamento di un’attività strumentale, che consente all’organo di porre in essere i provvedimenti per la realizzazione dei fini istituzionali dell’ente
Si è dunque, in presenza di un organo quando il soggetto ha la veste e la capacità di impegnare l’ente verso i terzi. Negli altri casi si tratterà di semplici uffici.
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA DELLO STATO
Organizzazione
diretta
, composta da organi statali che sono parte integrante dello Stato
Organizzazione
indiretta
, composta da enti che si affiancano allo Stato nello svolgimento di attività amministrative
POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
situazioni di vantaggio o svantaggio di cui i soggetti risultano titolari nei rapporti giuridici con gli altri soggetti di diritto: in pratica rientrano in tale categoria tutte le figure di diritti, pretese, poteri, aspettative, obblighi, doveri ecc. di cui un soggetto può essere titolare. Le posizioni soggettive si distinguono in
attive
(vantaggio) o
passive
(svantaggio) a seconda che abbiano un contenuto favorevole o sfavorevole per il titolare.
SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE:
Diritto soggettivo (PERFETTO O CONDIZIONATO), diritto potestativo, la potestà, interesse legittimo, interesse semplice.
SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE
: obbligo giuridico, dovere generico di astensione, l'onere, la soggezione.
ATTI GIURIDICI
Sono atti giuridici che provengono da un’autorità amministrativa, nell’esercizio della sua attività. Una particolare categoria di essi sono i provvedimenti amministrativi, destinati ad influire unilateralmente sulla sfera giuridica dei destinatari.
CARATTERISTICHE
Esecutorietà, cioè è direttamente messo in atto dalla P.A. senza pronuncia del giudice (multa);
Autoritarietà, cioè produce effetto giuridico sulla sfera del soggetto destinatario, indipendentemente dal suo consenso o dalla sua volontà (ti arriva e basta)
Tipicità e nominatività: esistono determinati tipi di atti definiti e disciplinati dalla legge (sanzioni)
I requisiti essenziali dell’atto amministrativo sono:
L’agente o il soggetto
Il destinatario
La volontà
Il contenuto
l’oggetto
La forma
La finalità
L’atto amministrativo, è valido, se conforme alla legge, o invalido quando è difforme alla norma che lo disciplina e si possono individuare due categorie di vizi dell’atto amministrativo:
Se la norma rientra nella categoria delle norme di buona amministrazione, che impongono alla P.A. di attenersi a criteri di opportunità e di convenienza il vizio sarà di merito e l’atto sarà inopportuno e si tratta di violazione del principio di buona amministrazione;
Se è una norma giuridica, il vizio sarà di legittimità e l’atto sarà illegittimo;
Nullità,
avviene quando:
Mancanza degli elementi essenziali;
Viziato da difetto assoluto di attribuzione, in quanto emanato da un organo appartenente ad un ramo della P.A. differente rispetto la competenza in materia (ad es. un diploma rilasciato dal sindaco);
È il più grave: avviene quando c’è una violazione della norma giuridica;
Non produce effetto giuridico;
È retroattivo.
Annullabilità
, avviene quando:
Non mancano gli elementi essenziali, ma sono viziati da:
Incompetenza relativa, ovvero emanati da un organo incompetente, facente parte dello stesso ramo dell’amministrazione competente;
Eccesso di potere, ovvero un cattivo uso del potere da parte della P.A.;
Violazione di legge;
È meno grave;
Produce effetti giuridici;
È efficace finche non viene annullato;
Non è retroattivo;
Deve essere richiesta da chi subisce.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
complesso di di mezzi concessi dall’ordinamento giuridico ai singoli per difendere le proprie posizioni soggettive nei confronti della P.A., secondo il sistema della
doppia giurisdizione
L’autorità Giudiziaria Ordinaria (A.G.O.) che è competente a decidere delle violazioni di
diritti soggettivi
.
Autorità giurisdizionale amministrativa (A.G.A.) competente attraverso il T.A.R.-consiglio di stato a
giudicare le violazioni degli interessi legittimi e ad annullare gli atti amministrativi illegittimi
.
Oltre alla tutela giurisdizionale ordinaria e amministrativa gli interessati hanno anche a disposizione il
ricorso amministrativo
, non vi è alcun intervento giurisdizionale: è l’istanza a chiedere l’annullamento, la revoca o la riforma di un atto amministrativo. Con il ricorso è possibile dedurre sia vizi di legittimità che vizi di merito.
Ricorso gerarchico proprio
: tra organo che ha emanato l’atto impugnato e organo a cui si ricorre
Ricorso gerarchico improprio
: rimedio eccezionale previsto nei casi in cui non esiste alcun rapporto di gerarchia
Ricorso in opposizione
: è atipico perché è rivolto alla stessa autorità che ha emanato l’atto, anziché a quella gerarchicamente superiore
Ricorso straordinario al Capo dello Stato
, ammesso soltanto per motivi di legittimità, mai per vizi di merito e può essere proposto per la tutela sia di interessi legittimi che di diritti soggettivi.