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LA NORMA GIURIDICA: comando generale e astratto, rivolto a tutti i…
LA NORMA GIURIDICA: comando generale e astratto, rivolto a tutti i consociati (italiani) con il quale si impone una particolare condotta, sotto la minaccia di una determinata reazione (sanzione).
Il diritto è un insieme di regole emanate e fatte valere dallo stato al fine di disciplinare la vita della società.
SI DIVIDE IN:
Diritto oggettivo: vale per tutti ed è composto da norme giuridiche, che sono regolate da un precetto, il comando contenuto nella norma e e da una sanzione in caso di violazione.
Diritto soggettivo, vale invece in casi specifici su soggetti specifici, ovvero la pretesa di un soggetto che altri assuma un determinato comportamento prescritto da una norma
ORDINAMENTO GIURIDICO: complesso unitario di norme che garantisce l’ordine interno della società per il raggiungimento dei fini propri dello Stato (benessere della collettività)
SI DIVIDE IN:
Diritto pubblico: complesso di norme che regola i rapporti tra Stato, enti pubblici e privati e lo Stato manifesta la propria supremazia.
Diritto privato: complesso di norme che regolano i rapporti tra privati e tra i privati e lo Stato o gli enti pubblici, quando questi ultimi sono sottoposti alla stessa disciplina, cioè non manifestano la loro supremazia.
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NORME SOCIALI, sono morali, religiose, di convenienza, di educazione, nascono e si consumano nella nostra coscienza, senza essere pertanto obbligatorie
FONTI DI PRODUZIONE
FONTI PRIMARIE
COSTITUZIONE ITALIANA, la legge fondamentale dello Stato, in vigore dal 1948 e rappresenta la fonte primaria assoluta.
LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE, ovvero leggi che sostituiscono determinati commi, E LEGGI COSTITUZIONALI sono l’aggiunta di commi nel testo normativo della Costituzione.
DIRITTO COMUNITARIO E DELL’UNIONE EUROPEA: insieme di norme giuridiche emanate dalla comunità europea: regolamenti e direttive
LEGGE ORDINARIA, emanata dal Parlamento con potere legislativo.
ATTI AVENTI FORZA E VALORE DI LEGGE, in caso di urgenza e rispettando il Parlamento la funzione legislativa può essere applicata anche dal Governo.
LEGGE REGIONALE, poteri legislativi riconosciuti alle Regioni.
FONTI SECONDARIE :
REGOLAMENTI DEL POTERE ESECUTIVO (GOVERNO), hanno funzione di portare ad esecuzione le fonti primarie;
CONSUETUDINI: si tratta di REGOLE NON SCRITTE, sono comportamenti applicati con la convinzione che ad essi corrisponda un obbligo giuridico, sono autoimposte ma non possono mai contrastare delle norme giuridiche, e se volti comportano sanzioni.
Fonti di cognizione, ovvero l’insieme di documenti che fornisce la conoscibilità legale della norma, si tratta di documenti che raccolgono i testi delle norme: GAZZETTA UFFICIALE, un database di norme attualmente in vigore.
LA COSTITUZIONE
Insieme di norme fondamentali, sono 139 articoli inerenti al modo in cui lo Stato è organizzato e ai diritti e doveri dei cittadini (stato democratico)
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Esprime i principi, quelli considerati i più importanti da difendere e realizzare.
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ASPETTI FONDAMENTALI
Tutti gli altri atti sono subordinati alla Costituzione: ad esempio, il Parlamento non può approvare leggi che contrastino le norme contenute nella Costituzione.
A garanzia, esiste la Corte Costituzionale, che ha il potere di annullare le leggi contrarie alle norme, ciò non significa che la Costituzione non può essere modificata: deve potersi adattare ai tempi, esiste dunque la legge costituzionale, che deve essere approvata dal Parlamento.
Poiché il processo è complesso e lento la Costituzione è detta RIGIDA (se fosse una normale legge del Parlamento sarebbe detta ‘flessibile’, come lo Statuto Albertino, in vigore dal 1848 al 1946).
ART.139 ‘non si può modificare la forma repubblicana’ (=non si può trasformare l’Italia in una monarchia)
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