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Inadempimento, Responsabilità per colpa e dolo, La mora del debitore,…
Inadempimento
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A tutela del creditore vi sono dei rimedi:
La mora del debitore, per quanto riguarda il ritardo;
il risarcimento del danno;
Rimedi per l'inadempimento contrattuale, sono due: l'eccezione di inadempimento e la risoluzione del contratto
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La mora del debitore
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Quando il debitore è in ritardo nell'eseguire la prestazione, la quale rimane ancora eseguibile
Gli effetti non si producono automaticamente, il creditore deve prendere un'iniziativa: la costituzione in mora, che consiste nell’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta per iscritto dal creditore al debitore.
mora automatica se:
l'obbligazione deriva da fatto illecito extracontrattuale;
Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
l'obbligazione aveva un termine che è scaduto
Responsabilità
Se l'inadempimento dipende da una condotta riprovevole del debitore stesso vi è una funzione punitiva nei suoi confronti (responsabilità contrattale)
art. 1218: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
Impossibilità oggettiva, deriva da fatti esterni; assoluta perché insuperabile da chiunque. Questo tipo di impossibilità libera il debitore.
Anche se per adempiere la prestazione implica uno sforzo eccessivo il debitore è liberato
L'imputabilità può intendersi in due significati:
si ha responsabilità per colpa quando l'inadempimento dipende da una colpa del debitore
si ha responsabilità oggettiva quando il debitore risponde anche se non è in colpa