CORTE COSTITUZIONALE: garante della rigidità costituzionale e della corretta applicazione del principio di separazione dei poteri
CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI (Art. 136)
FUNZIONI (art. 134)
TECNICHE DI GIUDIZIO
COMPOSIZIONE (art. 135)
15 giudici scelti dai 3 poteri dello Stato (5 a testa)
5 scelti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa: 3 membri CdCass, 1 membro CdS, 1 membro CdC
5 scelti dal PdR, come atto proprio del Presidente, che decide personalmente
5 scelti dal Parlamento in seduta comune (scrutinio segreto, maggioranza dei 2/3 per i primi 3 scrutini e poi sufficiente dei 3/5
16 giudici aggregati x messa in stato d'accusa del PdR scelti a sorte dal Parlamento, che compila una lista ogni 9 anni, di persone con i requisiti di eleggibilità a senatore
I giudici sono scelti tra magistrati, anche a riposo, della magistratura ordinaria e amministrativa, tra professori universitari di materie giuridiche ed avvocati con 20 anni di esercizio (divieto di rielezione e di prorogatio)
Controllo di costituzionalità su leggi e atti aventi forza di legge
Giudizio nei conflitti di attribuzione interorganici e intersoggettivi
Giudizio di ammissibilità sulla legge o atto equivalente oggetto del quesito referendario
Garante del corretto esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione ai diversi organi statali e dell'osservanza del testo costituzionale
Due requisiti fondamentali
La rilevanza della questione
La non manifesta infondatezza (la questione non deve essere priva di fondatezza)
2 modalità di controllo
Accentrato: viene scelto questo, giudizio compiuto da un organo separato dai 3 poteri statali: la Corte Costituzionale
Diffuso: assegnato agli stessi giudici
Tecniche interpretative
Tecniche manipolative
Sentenze di accoglimento parziale
Sentenze additive
Sentenze sostitutive
Sentenze additive di principio
Decisioni in due tempi
Decisioni di inammissibilità
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
TRA STATO E REGIONI
in via principale su leggi o atti aventi forza di legge (art. 127)
su atti amministrativi o giurisdizionali: stanno in giudizio il PdC ed il PdG
Giudizio sulla messa in stato d'accusa del PdR x alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90)
GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE: sorge in un processo tra le parti ed è promosso su impulso di parte; si estingue se il ricorrente rinuncia e l'altra parte accetta
GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: sorge nel corso di un giudizio concreto, nel corso dell'applicazione concreta di una legge durante un comune processo.
La legge regionale e la legge statale devono essere rispettivamente impugnate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione rispettivamente dal Governo o dalla Regione
Potere giudiziario: ogni singolo giudice che esercita un'attività giudiziaria
Potere legislativo: le singole Camere (non gli organi interni) e Commissioni parlamentari d'inchiesta
Potere esecutivo: Governo, attraverso il PdC, ma anche un Ministro
Poteri al di fuori dei 3 tradizionali: Corte Costituzionale, PdR e Corte dei Conti in sede di controllo, Comitati promotori di referendum
CONFLITTO DI MENOMAZIONE: tra poteri su atti giurisdizionali a causa del cattivo uso di potere da parte di un organo, che ha portato una lesione per le attribuzioni che la Costituzione ha assegnato a un altro potere
Se la decisione dell'Assemblea è positiva, essa costituisce l'atto d'accusa
Dopo tali fasi: sentenza definitiva della Corte (non è impugnabile)
Il Comitato bicamerale formato dai componenti delle Giunte di Senato e Camera delibera; poi vi è la decisione dell'Assemblea sulla base della relazione del Comitato.
Corte Costituzionale: giudizio penale
Fase istruttoria
Fase dibattimentale
La Corte può stabilire per il PdR sanzioni penali, civili, amministrative, costituzionali
Controllo obbligatorio: la Corte deve verificare che la legge o atto equiparato oggetto referendario non faccia parte delle categorie non sottoponibili a referendum:
Leggi di amnistia e indulto
Leggi tributarie
Leggi di bilancio
Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali