CORTE COSTITUZIONALE: garante della rigidità costituzionale e della corretta applicazione del principio di separazione dei poteri

CONTROLLO DI COSTITUZIONALITA' DELLE LEGGI (Art. 136)

FUNZIONI (art. 134)

TECNICHE DI GIUDIZIO

COMPOSIZIONE (art. 135)

15 giudici scelti dai 3 poteri dello Stato (5 a testa)

5 scelti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa: 3 membri CdCass, 1 membro CdS, 1 membro CdC

5 scelti dal PdR, come atto proprio del Presidente, che decide personalmente

5 scelti dal Parlamento in seduta comune (scrutinio segreto, maggioranza dei 2/3 per i primi 3 scrutini e poi sufficiente dei 3/5

16 giudici aggregati x messa in stato d'accusa del PdR scelti a sorte dal Parlamento, che compila una lista ogni 9 anni, di persone con i requisiti di eleggibilità a senatore

I giudici sono scelti tra magistrati, anche a riposo, della magistratura ordinaria e amministrativa, tra professori universitari di materie giuridiche ed avvocati con 20 anni di esercizio (divieto di rielezione e di prorogatio)

Controllo di costituzionalità su leggi e atti aventi forza di legge

Giudizio nei conflitti di attribuzione interorganici e intersoggettivi

Giudizio di ammissibilità sulla legge o atto equivalente oggetto del quesito referendario

Garante del corretto esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione ai diversi organi statali e dell'osservanza del testo costituzionale

Due requisiti fondamentali

La rilevanza della questione

La non manifesta infondatezza (la questione non deve essere priva di fondatezza)

2 modalità di controllo

Accentrato: viene scelto questo, giudizio compiuto da un organo separato dai 3 poteri statali: la Corte Costituzionale

Diffuso: assegnato agli stessi giudici

Tecniche interpretative

Tecniche manipolative

Sentenze di accoglimento parziale

Sentenze additive

Sentenze sostitutive

Sentenze additive di principio

Decisioni in due tempi

Decisioni di inammissibilità

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
TRA STATO E REGIONI

in via principale su leggi o atti aventi forza di legge (art. 127)

su atti amministrativi o giurisdizionali: stanno in giudizio il PdC ed il PdG

Giudizio sulla messa in stato d'accusa del PdR x alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 90)

GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE: sorge in un processo tra le parti ed è promosso su impulso di parte; si estingue se il ricorrente rinuncia e l'altra parte accetta

GIUDIZIO IN VIA INCIDENTALE: sorge nel corso di un giudizio concreto, nel corso dell'applicazione concreta di una legge durante un comune processo.

La legge regionale e la legge statale devono essere rispettivamente impugnate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione rispettivamente dal Governo o dalla Regione

Potere giudiziario: ogni singolo giudice che esercita un'attività giudiziaria

Potere legislativo: le singole Camere (non gli organi interni) e Commissioni parlamentari d'inchiesta

Potere esecutivo: Governo, attraverso il PdC, ma anche un Ministro

Poteri al di fuori dei 3 tradizionali: Corte Costituzionale, PdR e Corte dei Conti in sede di controllo, Comitati promotori di referendum

CONFLITTO DI MENOMAZIONE: tra poteri su atti giurisdizionali a causa del cattivo uso di potere da parte di un organo, che ha portato una lesione per le attribuzioni che la Costituzione ha assegnato a un altro potere

Se la decisione dell'Assemblea è positiva, essa costituisce l'atto d'accusa

Dopo tali fasi: sentenza definitiva della Corte (non è impugnabile)

Il Comitato bicamerale formato dai componenti delle Giunte di Senato e Camera delibera; poi vi è la decisione dell'Assemblea sulla base della relazione del Comitato.

Corte Costituzionale: giudizio penale

Fase istruttoria

Fase dibattimentale

La Corte può stabilire per il PdR sanzioni penali, civili, amministrative, costituzionali

Controllo obbligatorio: la Corte deve verificare che la legge o atto equiparato oggetto referendario non faccia parte delle categorie non sottoponibili a referendum:

Leggi di amnistia e indulto

Leggi tributarie

Leggi di bilancio

Leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali