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RAPPORTI FRA CONIUGI: - Coggle Diagram
RAPPORTI FRA CONIUGI:
1.RAPP fra CONIUGI e PRINCIPIO di UGUAGLIANZA: atto di matrimonio genera rapp matrimoniale, che comprende diverse rapp fra i coniugi, ciascuno formato da diritti-doveri reciproci. Più precisamente:
- rapp personali fra coniugi → formati da posizioni sogg di contenuto non economico;
- rapp patrimoniali fra coniugi → relativi a diritti-obblighi di natura economica;
- rapp fra i coniugi, collegati all'esercizio della potestà sui figli minori;
Intera materia dei rapp fra i coniugi è oggi dominata dal principio di uguaglianza. Nella vecchia disciplina del codice, marito era "capo della famiglia" e la moglie era subordinata a lui: però con la riforma del 1975 si rovescia questa situazione, affermando che "con matrimonio marito e moglie acquistano stessi diritti e assumono medesimi doveri".
→ norma esprime anche chiaro rifiuto di predeterminare x legge una divisione di ruoli famigliari, perché in caso fosse si contrasterebbe al tempo stesso con principio di uguaglianza e di autonomia della famiglia.
- NOME e CITTADINANZA dei FIGLI: principio di uguaglianza ispira anche nuova disciplina del nome e della cittadinanza dei coniugi.
Mentre prima della riforma la moglie perdeva il proprio cognome, sostituendolo con quello del marito, oggi lo conserva; semplicemente, aggiunge al proprio cognome quello del marito. Le precedenti norme sulla cittadinanza discriminavano fra moglie-marito circa capacità di trasmettere al coniuge straniero la cittadinanza italiana, mentre la legge oggi vigente mette i coniugi su un piano di assoluta parità: il cittadino italiano che sposa uno straniero conserva cittadinanza italiana e inoltre la trasmette al coniuge straniero.
- DIRITTI e DOVERI PERSONALI dei CONIUGI: dal matrimonio derivano x i coniugi gli obblighi reciproci:
- di fedeltà;
- di assistenza morale-materiale;
- di collaborazione nell'interesse della famiglia;
- di coabitazione;
Con uso di termini così generici e poco "giuridici", è lasciato volutamente nel vago: la concreta determinazione dei comp che costituiscono adempimento/violazione di essi si preferisce affidarla a valutazioni condotte caso x caso alla luce del costume sociale. Gli obblighi posti dalla norma sono opportunamente diretti a rafforzare la comunità famigliare e promuovere solidarietà fra i suoi membri. Se gli obblighi in questione hanno natura di obblighi giuridici, devono essere presediate da sanzioni x caso di inadempimento.
→ la legge ricollega precise conseguenze sanzionatorie solo alla violazione del dovere di coabitazione; quanto agli altri obblighi personali, la sanzione dell'inadempimento si manifesta essenzialmente in caso di separazione: questa può essere addebitata al coniuge che abbia tenuto qualche comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
- REGOLA dell'ACCORDO: se coniugi hanno "stessi diritti e medesimi doveri", le decisioni famigliari devono essere prese insieme da marito -moglie: di qui la regola dell'accordo, quale criterio fondamentale x governo della famiglia.
Infatti la legge stabilisce che "i coniugi concordano tra loro indirizzo della vita famigliare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti dalla famiglia stessa".
→ con regola dell'accordo, la legge coglie due obiettivi: da un lato promuove uguaglianza dei coniugi e dall'altro valorizza autonomia della famiglia. Se, su qualche decisione famigliare, i coniugi non riescono a trovare l'accordo: la riforma del '75 ha previsto un intervento del giudice, che può svilupparsi in due fasi diverse
- prima un intervento conciliativo → che giudice può svolgere su richiesta anche di uno solo dei coniugi, cercando con il consiglio e la persuasione di aiutare i coniugi a superare il disaccordo;
- e poi, se neppure così si raggiunge l'accordo, un intervento decisorio → con cui giudice stabilisce lui qual è, sul problema in discussione, la decisione da prendersi nell'interesse della famiglia (qui la condizione è che i coniugi gli facciano concorde richiesta di un tale intervento);
Senonché, il meccanismo rimane di fatto quasi del tutto disapplicato: se il disaccordo è superabile, i coniugi potranno trovare da sé i modi x superarlo, senza interferenze di estranei
→ se non ci riescono, vuol dire che il disaccordo è così grave da determinare una vera e propria crisi della famiglia e allora il rimedio + realistico è la separazione.
Quando il conflitto fra coniugi degenera in forme violente, può essere necessario intervento urgente del giudice x proteggere la vittima della violenza: di ciò si preoccupano i nuovi art. 342-bis e 342-ter
→ che regolano gli ordini di protezione contro gli abusi famigliari.
- RAPPORTI PATRIMONIALI fra i CONIUGI: nella vita famigliare la dimensione affettiva è la + importante, ma non esclude la componente economica. I rapp patrimoniali nella famiglia corrispondono a diversi ordini di problemi:
- il problema di determinare in che modi e in che misura ciascun coniuge deve far fronte alle ricorrenti necessità economiche del ménage famigliare → lo risolvono le regole sugli obblighi di contribuzione;
- il problema del regime degli acquisti, cioè di stabilire chi diventa proprietario dei beni che entrano in famiglia durante matrimonio → lo risolvono le regole sul regime patrimoniale della famiglia;
- il problema del trattamento del lavoro prestato nell'ambito della famiglia → lo risolvono le regole sull'impresa famigliare;
- OBBLIGHI di CONTRIBUZIONE: la vecchia disciplina attribuiva ai coniugi ruoli diversi nell'economia domestica, ma con la riforma si afferma anche qui il principio di parità "entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia", art. 143.
La norma afferma la pari dignità del lavoro extradomestico e del lavoro casalingo: i rispettivi carichi di lavoro domestico extradomestico dei coniugi dipendono dall'assetto che essi consensualmente scelgono x il loro ménage, secondo la regola dell'accordo.
- REGIME PATRIMONIALE della FAMIGLIA(regime legale e regimi convenzionali): x quanto riguarda il regime di proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio.
Può accadere che i coniugi, sposandosi, non stabiliscono nulla circa la proprietà dei loro futuri acquisti: in tal senso è la legge che dispone quale regime si applica, regime che proprio x questo si definisce regime legale.
→ regime legale è dunque quelle che scatta automaticamente a disciplinare gli acquisti dei coniugi, in mancanza di una loro diversa scelta. Ma il regime legale ha carattere suppletivo ed è perciò derogabile. I coniugi sono liberi di preferire un regime diverso: se si accordano in questo senso, fanno scattare uno dei regimi convenzionali, che sono quelli applicabili agli acquisti dei coniugi, sulla base di una loro scelta ad hoc. Nel nostro ordinamento, dopo la riforma, il regime legale è la comunione legale dei beni.
→ i regimi convenzionali sono: separazione dei beni e comunione convenzionale. Una certa sistemazione dei rapp economici nella famiglia si realizza anche con il fondo patrimoniale questo non è un vero e proprio regime patrimoniale, ma può aggiungersi a un qualsiasi regime patrimoniale.
- COMUNIONE LEGALE(principi ispiratori e ogg): la comunione dei beni è "il regime patrimoniale legale della famiglia", che si applica "in mancanza di diversa convenzione". La sua sostanza è che i beni acquistati durante il matrimonio, anche individualmente da un singolo coniuge, diventano proprietà comune di entrambi i coniugi.
→ è una novità della riforma del '75: in precedenza il regime legale era quello della separazione.
Le ragioni di politica legislativa che hanno motivato innovazione sono sostanzialmente 2:
- valorizzare lavoro domestico del coniuge casalingo;
- rafforzare la comunità famigliare, affermando un principio di solidarietà fra i suoi membri;
I beni che cadono in comunione possono inquadrarsi nelle seguenti categorie:
- beni acquistati durante matrimonio dai coniugi;
- redditi di lavoro e di capitale di ciascun coniuge;
- aziende costituite durante matrimonio, e gestite da entrambi i coniugi;
Ma sugli acquisti di beni la legge introduce delle precisazioni, che limitano notevolmente ogg della comunione. Non tutti i beni acquistati dai coniugi, durante il matrimonio cadono in comunione.
→ ne restano esclusi:
- i c.d. beni personali, che rimangono proprietà esclusiva del coniuge che ha fatto acquisto;
- beni acquistati x donazione o successione;
- beni di uso strettamente personale;
- beni destinati all'esercizio della professione del singolo coniuge;
- risarcimento del danno subito dal singolo coniuge;
- beni acquistati con il ricavato di altri beni personali, a condizione che ciò sia espressamente indicato nell'atto di acquisto;
si è posto il problema se cada in comunione il bene acquistato dal singolo coniuge a titolo originario, anziché derivativo.
→ ad es. edificio costruito sul terreno personale di un coniuge, che lo acquista x accessione, diventa proprietà esclusiva di questo, oppure cade in comunione? Sono state sostenute entrambe le tesi, ma la 2° pare preferibile. Quanto ai redditi di lavoro e di capitale, il regime è questo. Il coniuge che li percepisce ne diventa titolare esclusivo e può farne uso che crede.
→ in concreto può farne 3 impieghi:
- consumarli x sé o x altri, a proprio piacimento;
- investirli in beni durevoli, i quali cadono allora in comunione;
- risparmiarli, ed è solo in relazione a questa ipotesi che può scattare il meccanismo della comunione: infatti, dei redditi personali dei coniugi, cade in comunione ciò che risulta risparmiato nel momento in cui comunione si scioglie.
Così i redditi formano ogg di una comunione che si dice: residuale, xché comprende solo i redditi che rimangono, non essendo stati consumati né investiti; e differita, xché i redditi risparmiati vi cadono in un momento successivo a quello in cui sono stati acquistati.
- AMMINISTRAZIONE e SCIOGLIMENTO della COMUNIONE: le regole sull'amministrazione della comunione si ispirano al principio di uguaglianza dei coniugi. Occorre distinguere fra 2 categorie di atti:
- atti di ordinaria amministrazione → possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun coniuge;
- atti di straordinaria amministrazione → devono essere fatti col consenso di entrambi i coniugi. Se un coniuge rifiuta suo consenso all'atto voluto dall'altro coniuge, questi può rivolgersi al giudice affermando che atto è necessario nell'interesse della famiglia; e con autorizzazione del giudice l'atto può compiersi anche senza la partecipazione del coniuge dissenziente.
Può accadere che un atto di straordinaria amministrazione venga compiuto da un coniuge senza il consenso dell'altro e senza autorizzazione del giudice. Il suo trattamento dipende dalla natura del bene: se atto riguarda beni immobili o mobili registrati, è annullabile su richiesta dell'altro coniuge; se atto riguarda beni mobili non registrati, è valido ed efficace, ma il suo autore è obbligato a reintegrare la comunione (se possibile in natura, altrimenti x equivalente). La legge disciplina poi un ulteriore problema: in che misura i beni della comunione costituiscono garanzia patrimoniale x le obbligazioni assunte dai coniugi, e quindi possono essere aggrediti dai creditori di questi?
Occorre distinguere fra 2 tipi di obbligazioni:
- obbligazioni famigliari → sono quelle assunte insieme da entrambi i coniugi o da uno solo ma nell'interesse della famiglia o comunque relative ai beni della comunione: x esse rispondono i beni della comunione, se questi non bastano, scatta la responsabilità sussidiaria di ciascun coniuge con i suoi beni personali, ma solo x la metà del credito;
- obbligazioni personali → sono quelle assunte da ciascun coniuge separatamente x ragioni estranee all'interesse della famiglia, e inoltre quelle che ciascun coniuge aveva già prima del matrimonio: x esse risponde coniuge obbligato, con i suoi beni personali; se questi non bastano, scatta la garanzia sussidiaria dei beni della comunione, che il creditore personale del coniuge può aggredire, ma nei limiti della quota dell'obbligato.
Questa disciplina indica che la comunione legale fra i coniugi ha un regime diverso dalla comunione ordinaria: presenta una certa autonomia patrimoniale rispetto alle posizioni personali di ciascun coniuge comunista;
→ è un po come un patrimonio autonomo e separato dai loro patrimoni personali. Nulla vieta poi che fra i coniugi in regime di comunione legale esista anche una comunione ordinaria: la quota di questa comunione fa allora parte dei beni personali di ciascun coniuge, e non segue le regole della comunione legale.
La comunione finisce x le seguenti cause di scioglimento:
- dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge;
- fine del matrimonio x separazione dei coniugi, annullamento o scioglimento del matrimonio stesso;
- mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
- fallimento del coniuge imprenditore;
- separazione giudiziale dei beni (questa può essere disposta con provvedimento del giudice, nei casi di interdizione o inabilitazione di un coniuge; di cattiva amministrazione della comunione);
Lo scioglimento determina una serie di conseguenze progressive:
- la comunione legale si tarsforma in comunione ordinaria;
- i coniugi procedono ai rimborsi e restituzioni, necessari x regolare i rapp di dare e avere fra la comunione e i patrimoni personali di ciascuno;
- quindi, si procede alla divisione dei beni comuni, che vengono attribuiti in proprietà esclusiva a ciascun coniuge, in parti uguali; e pure in parti uguali si ripartisce il passivo della comunione, cioè i debiti famigliari contratti dai coniugi, e gravanti sui beni della comunione.
Naturalmente, i beni personali di ciascun coniuge non sono ogg di divisione: ma si tratta di beni mobili non registrati, il coniuge proprietario ha onere di provarne la proprietà esclusiva, e solo se ci riesce può prelevarli;
→ infatti "in mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".
- CONVENZIONI MATRIMONIALI: sono gli atti con cui i coniugi possono instaurare fra loro un regime patrimoniale diverso dal regime legale.
→ sono atti patrimoniali: se bilaterali, sono dunque contratti. Però seguono un principio opposto a quello che generalmente vale x i contratti: obbediscono al principio di tipicità.
Oltre il limite del tipo, le convenzioni matrimoniali incontrano limiti di contenuto, infatti gli accordi dei coniugi non possono:
- contrastare col c.d. regime patrimoniale primario, cioè con gli obblighi di contribuzione;
- contrastare con le norme inderogabili, che disciplinano questo o quell'aspetto del regime prescelto;
- fare un generico rinvio agli usi o a una legge alla quale i coniugi non sono sottoposti; occorre invece che il contenuto dei patti sia enunciato in modo esplicito e puntuale;
Esse sono atti solenni: richiedono la forma dell'atto pubblico a pena di nullità; una forma semplificata è possibile solo x accordo con cui i coniugi scelgono la separazione dei beni.
→ sono soggette a un regime di pubblicità, che ne condiziona l'efficacia verso i terzi: occorre farne annotazione a margine dell'atto di matrimonio; in mancanza, non sono opponibili ai terzi.
la capacità a stipularle si distacca da quella necessaria x il matrimonio, e si avvicina agli standard della capacità di agire in campo contrattuale: il minore autorizzato al matrimonio può stipularle con assistenza dei genitore/ tutore/ curatore speciale; inabilitato con assistenza del curatore.
Le convenzioni matrimoniali possono essere fatte "in ogni tempo" e quindi sia prima sia dopo il matrimonio; e possono sempre essere modificate.
→ le modifiche richiedono la stessa forma, pubblicità e capacità richieste x la convenzione originaria.
- REGIMI CONVENZIONALI(separazione dei beni, comunione convenzionale e fondo patrimoniale): separazione dei beni è il regime x cui ciascun coniuge diventa proprietario esclusivo dei beni che acquista durante matrimonio.
→ possono scegliere questo anche con una semplice dichiarazione durante la celebrazione del matrimonio, sia civile che concordatario.
La comunione convenzionale è il regime che risulta dalle modifiche apportate consensualmente dai coniugi alla comunione legale.
→ ma autonomia privata incontra dei limiti: non si possono includere in comunione i beni di uso strettamente personale, quelli destinati alla professione e i risarcimenti; inoltre, non si possono derogare le regole sull'amministrazione della comunione; e, fino a un certo punto, quella sull'uguaglianza delle quote. Il fondo patrimoniale propriamente non è un regime convenzionale, xché non riguarda la generalità dei futuri acquisti dei coniugi, ma solo beni determinati; e solo beni rientranti in particolari categorie: immobili, mobili registrati, titoli di credito
→ esso si sovrappone al regime patrimoniale applicato in quella famiglia e convive con questo.
Può essere costituito x atto bilaterale dei coniugi oppure x atto unilaterale, di un singolo coniuge o di un terzo.
→ il terzo può costituirlo x atto fra vivi e allora richiede accettazione dei coniugi oppure x testamento. Il senso del meccanismo è imprimere sui beni costituiti in fondo patrimoniale un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia. Il vincolo di destinazione e la conseguente autonomia del fondo si manifestano in queste regole:
- frutti dei beni vanno impiegati x i bisogni della famiglia di entrambi i coniugi; e se ci sono figli minori, solo con autorizzazione del giudice x necessità o utilità evidente;
- i beni non possono essere aggrediti in relazione ai debiti contratti dai coniugi x scopi estranei ai bisogni famiglia, se il creditore conosceva tale estraneità;
X il resto, l'amministrazione del fondo segue le regole sull'amministrazione della comunione.
- LAVORO nella FAMIGLIA e IMPRESA FAMIGLIARE: prima della riforma del '75, il lavoro prestato nell'ambito della famiglia secondo la giurisprudenza si presumeva prestato a titolo gratuito. X porvi rimedio, il legislatore della riforma ha introdotto la disciplina dell'impresa famigliare, che regola il lavoro prestato in modo continuativo, a favore di un imprenditore, dai suoi famigliari + stretti.
La disciplina consiste essenzialmente nell'attribuire a tali famigliari una serie di diritti:
- diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia;
- diritto di partecipare agli utili e incrementi dell'impresa in proporzione alla quantità/qualità del lavoro prestato;
- diritto di partecipare alle decisioni strategiche dell'impresa → queste decisioni vanno prese, a maggioranza, da tutti i familiari che lavorano nell'impresa;
- diritto di prelazione sull'azienda, x il caso di suo trasferimento fra vivi o di divisione ereditaria;
La posizione del partecipante all'impresa famigliare ha contenuto e valore patrimoniale: quando cessa egli ha diritto alla sua liquidazione in denaro. Peraltro, non è liberamente trasferibile, comunque ad estranei: può essere trasferita solo a favore di un altro famigliare, e solo con il consenso di tutti gli altri partecipanti. La disciplina dell'impresa famigliare si applica solo quando fra gli interessati non "sia configurabile un diverso rapporto".
→ gli stessi diritti del coniuge spettano al partner di unione civile; diritti analoghi al partner della convivenza di fatto.
- RAPP fra PARTNER di UNIONI CIVILI OMOSESSUALI: la legge sulle unioni civili si occupa dei rapp personali fra i partner:
- questi possono scegliere, fra i loro, un nome comune;
- hanno gli stessi diritti-doveri e sono tenuti reciprocamente all'assistenza morale-materiale e alla coabitazione;
- concordano la residenza e indirizzo della vita famigliare;
- sono protetti contro abusi famigliari;
- possono prendere iniziative x interdizione/ inabilitazione del partner e sono preferiti nel ruolo di suo amministratore di sostegno;
Sul piano patrimoniale, i partner hanno gli stessi obblighi di contribuzione x i bisogni della famiglia, su base paritaria, che valgono x i coniugi.
→ quanto al regime patrimoniale, che si applica automaticamente, se i partner non scelgono un regime diverso con apposita convenzione matrimoniale.
- RAPP fra CONVIVENTI di FATTO(contratto di convivenza): la legge non detta una disciplina generale dei rapp fra conviventi: questo significa che tali rapp saranno regolati autonomamente dai conviventi stessi, in base ai loro accordi.
La legge, l. 76/2016, si limita a prevedere e regolare lo strumento con cui i conviventi possono attuare questa autoregolamentazione, nel campo dei rapp patrimoniali: il contratto di convivenza. Il contratto è a forma vincolata: atto pubblico o scrittura privata autenticata. I contenuti possono essere:
- indicazione della residenza;
- modalità della reciproca contribuzione ai bisogni della vita comune;
- scelta del regime di comunione dei beni;
Il contratto è colpito da nullità x queste ragioni:
- insussistenza dei requisiti della "convivenza di fatto", come definiti dalla legge;
- vincolo della parte x matrimonio, unione civile o altro contratto di convivenza;
- minore età o interdizione giudiziale della parte;
- impedimento matrimoniale di delitto nei confronti di una parte;
La risoluzione può avvenire x:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- sopravvenire di matrimonio o unione civile del convivente;
- morte di un convivente;
→ con la risoluzione del contratto, si scioglie l'eventuale comunione dei beni.
→ alla cessazione della convivenza di fatto, il convivente che sia stato di bisogno ha diritto di ricevere dall'altro gli alimenti, x un periodo proporzionale alla durata della convivenza cessata.
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