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IMPRESE e CONSUMATORI:, IMPRESE e CONSUMATORI (parte 2): - Coggle Diagram
IMPRESE e CONSUMATORI:
- PROTEZIONE dei CONSUMATORI e il CODICE di CONSUMOil mercato ha due protagonisti: imprese e consumatori → i 1° producono beni e servizi, che collocano sul mercato; i 2° sono chi li domanda x acquistarli.
Spesso gli interessi dell'imprese possono confliggere con interessi dei consumatori e si avverte così esigenza di proteggere quest'ultimi nei rapporti con le prime.
→ x questo, in tutti i + evoluti paesi industriali i legislatori si preoccupano di predisporre strumenti legali x la tutela di quegli interessi (obiettivo ultimo della disciplina antitrust e della regolazione del mercato). L'Italia è intervenuta con vari interventi legislativi: dal 2005 norme dedicate a ciò sono raccolte in modo organico nel codice del consumo. il codice di consumo definisce chi è il consumatore, beneficiario delle sue norme di protezione: è solo "la persona fisica che agisce x scopi estranei all'attività imprenditoriale/ commerciale/ artigianale/ professionale eventualmente svolta".
→ l'ideale controparte è il professionista, cioè "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale/ commerciale/ artigianale/ professionale".
Il codice regola essenzialmente rapporti fra consumatori-professionisti.
Nella sua parte iniziale, il codice afferma una serie di "diritti fondamentali" dei consumatori: per la protezione di questi diritti, un ruolo importane è riconosciuto a quelle associazioni di consumatori che x i loro requisiti di serietà, consistenza numerica e diffusione possano considerarsi rappresentative a livello nazionale.
→ tali associazioni possono agire in giudizio x la tutela degli interessi collettivi dei consumatori; inoltre sono rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
- QUALITÀ dei PRODOTTI e RESPONSABILITÀ del PRODUTTORE: è importante fare in modo che i consumatori non ricevano dalle imprese fornitrici prodotti di qualità scadente o comunque inferiore a quella che ragionevolmente potevano attendersi;
→ soprattutto non ricevano prodotti capaci, x qualche loro difetto, di causare danni materiali o fisici.
A questo fine, lo strumento + efficace consiste nell'imporre alle imprese standard minimi di qualità e sicurezza da osservare nella fabbricazione dei prodotti. Un'altra tutela preventiva può realizzarsi sul terreno dell'informazione: ecco xché le confezioni dei prodotti devono indicare non solo la quantità, composizione e origine degli stessi, ma anche l'eventuale presenza di materiali/sostanze dannose/ pericolose, nonché le istruzioni e le precauzioni che siano necessarie x garantirne un uso sicuro.
ma una prevenzione totale non è realisticamente immaginabile: x questa eventualità, ciò che occorre è assicurare ai consumatori danneggiati almeno un congruo risarcimento.
→ vi provvede la speciale disciplina della resp del produttore.
Ma se anche il prodotto difettoso non causa danno, occorre comunque tutelare il consumatore che in cambio del suo denaro ha ricevuto un bene di qualità e valore inferiore alle sue legittime aspettative: vi provvedono le regole sulla garanzia di conformità nella vendita di beni di consumo.
- PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE: fino al 2007, le norme del codice di consumo si occupavano della pubblicità ingannevole, cioè dei casi in cui le imprese li bombardano di messaggi promozionali basati su affermazioni false, equivoche o comunque capaci di trarre in inganno i destinatari.
Dal 2007 la materia della pubblicità è inglobata in un concetto nuovo e + ampio, che il legislatore italiano ha ricavato da una direttiva europea: il concetto di "pratiche commerciali scorrette", che comprende la pubblicità ingannevole, ma anche tanti altri fenomeni di scorrettezza delle imprese verso i consumatori. Una pratica commerciale è scorretta se presenta 2 caratteristiche:
- è contraria alla diligenza professionale;
- risulta idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio a cui si rivolge;
la legge me individua due tipi:
- pratiche commerciali ingannevoli, che consistono in informazioni false o fuorvianti relative ad aspetti commercialmente importanti come il prodotto o servizio offerto, il professionista che lo offre, il prezzo, i diritti del consumatore;
- le pratiche commerciali aggressive, che influenzano le decisioni del consumatore mediante molestie. coercizioni psichiche o fisiche o altri indebiti condizionamenti;
Contro le pratiche commerciali scorrette è competente a intervenire e provvedere quella stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha competenza x l'applicazione della legge antitrust.
→ quando accerta che un professionista compie qualche pratica commerciale scorretta, l'Autorità prende provvedimenti x inibirne la continuazione e cancellarne gli effetti, e inoltre applica una sanzione pecuniaria a carico del professionista.
- CONTRATTI delle IMPRESE: x organizzare e svolgere la sua attività, imprenditore ha bisogno di stipulare molti contratti, contratti con cui si procura le risorse necessarie x produrre beni/servizi che formano ogg dell'impresa e contratti x fornire ai clienti i beni e i servizi prodotti.
→ questi ultimi sono importantissimi anche x i clienti, perché da essi dipende se l'acquisto dei beni/ servizi risulterà conveniente e soddisfacente.
Prima del c.c. vigente i contratti degli operatori economici professionali erano disciplinati dai corrispondenti contratti conclusi fra sogg estranei all'esercizio professionale di attività economiche.
→ oggi non è + così: con la soppressione del codice di commercio e la conseguente unificazione del diritto delle obbligazioni e dei contratti, formalmente non esiste + una categoria di contratti commerciali. Tuttavia anche oggi si parla di contratti d'impresa: ciò spiega sia perché determinati tipi di contratto presuppongono la qualità di imprenditore in almeno uno dei contraenti sia soprattutto perché la qualità d'imprenditore può sottoporre il contratto a una disciplina giuridica particolare.
Questo accade a proposito di:
- rappresentanza→ la rappresentanza dell'imprenditore commerciale, nei contratti relativi all'impresa, obbedisce a regole diverse da quelle che valgono x agire in nome altrui;
- cessione del contratto→ in deroga alla regola generale, nel trasferimento d'azienda il cessionario subentra nei contratti aziendali in corso senza bisogno del consenso del contraente ceduto;
- conclusone del contratto→ morte e incapacità sopravvenuta del dichiarante normalmente rendono inefficaci la proposta o accettazione; ma queste conservano efficacia se sono fatte da un imprenditore, in relazione ad un contratto d'impresa;
- interpretazione del contratto→ fra le regole d'interpretazione ogg c'è quella che rinvia agli usi interpretativi, ma essa è derogata x i "contratti in cui una delle parti è un'imprenditore", contratti in cui le "clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa;
- CONTRATTI STANDARD(condizioni generali di contratto): la medesima esigenza di uniformità motiva l'impiego di condizioni generali di contratto (contratti standard). L'impresa che produce beni/servizi in serie e li offre a una massa di consumatori, conclude con costoro un grandissimo numero di contratti, che hanno tutti un medesimo ogg: si parla perciò di contratti in serie o contratti di massa.
Dato il gran numero di contratti che deve concludere, l'impresa ha bisogno che la confusione di ciascuno di essi col singolo cliente avvenga nel modo + rapido e meccanico possibile, senza perdite di tempo.
→ inoltre, le conviene che tutti i contratti relativi allo stesso bene o servizio abbiano il medesimo contenuto. Per realizzare entrambi gli obiettivi, imprenditore formula egli stesso il contenuto di tali contratti, cioè l'insieme delle relative clausole.
questa tecnica di contrattazione presenta cos' una doppia caratteristica:
- standardizzazione dei contratti dell'impresa → perché tutti i contratti conclusi da questa con migliaia o milioni di clienti hanno un contenuto uniforme, in quanto formulato preventivamente in via generale;
- predisposizione unilaterale da parte dell'impresa → il testo del contratto è formulato unilateralmente dall'impresa, e presentato ai clienti cui si chiede di accettarlo così com'è. E i clienti finiscono x accettarlo a scatola chiusa e spesso senza neanche preoccuparsi di conoscerne il contenuto. Il cliente si limita ad aderire passivamente al testo contrattuale predisposto da controparte: ecco xché si parla anche di contratti di adesione.
Il c.c. disciplina il fenomeno nella parte sulla conclusione del contratto. Le principali regole sono:
- condizioni generali vincolano l'aderente, solo se risulta he questi "avrebbe dovuto conoscerle usando ordinaria diligenza (in caso contrario non sono efficaci verso di lui);
- se fra le condizioni generali sono presenti determinate clausole che la legge elenca, concepite nell'interesse del predisponente e particolarmente svantaggiose x aderente (clausole onerose), tali clausole vincolano aderente solo se questi le ha specificamente approvate x iscritto;
- se condizioni generali sono prestampate su moduli/formulari che aderente sottoscrive, "le clausole aggiunte...prevalgono su quelle prestampate qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate".
queste norme non sono destinate in modo specifico ed esclusivo ai contratti fra imprese e consumatori: infatti si possono applicare anche a contratti in cui nessuna parte è un'impresa e a contratti in cui entrambe le parti sono imprese.
→ in ogni caso, è opinione comune che esse non garantiscono un'adeguata protezione degli aderenti contro gli abusi dei predisponenti.
- CONTRATTI dei CONSUMATORI(informazioni precontrattuali e divietò delle clausole vessatorie): la legge dedica una disciplina particolare ai contratti dei consumatori, e cioè ai contratti fra un consumatore e un professionista x acquisto di beni/servizi a scopi personali: dunque il suo campo di applicazione non coincide con quello dell'art. 1341, ma è tendenzialmente + ristretto.
→ simile però è la ratio: proteggere la parte considerata + debole nel rapp contrattuale.
La protezione dei consumatori nei contratti coi professionisti si realizza con ordini di regole, entrambi contenuti nel codice del consumo: regole sulle informazioni precontrattuali e quelle sulle clausole vessatorie. Informazioni precontrattuali: riguardano gli aspetti essenziali dell'operazione, in modo da offrire al consumatore un'adeguata conoscenza dei diritti e degli obblighi che gli derivano dal contratto. Questa disciplina generale conosce però una serie di esclusioni: non si applica ai contratti x cui siano già previste discipline specifiche di protezione del consumatore o x i quali le esigenze di tutela si presentino in termini diversi. L'altra disciplina generale di protezione dei consumatori nei contratti coi professionisti è quella che pone il divieto delle clausole vessatorie: è + risalente, fu introdotta nel '96.
→ criteri per individuare quando una clausola è vessatoria formano un sistema articolato su 2 livelli:
- 1° livello è una definizione generale di clausola vessatoria, che si fonda su un criterio base, precisato da alcuni criteri complementari. Criterio base è che sono vessatorie tutte le clausole che "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto":
→ la vessatorie non può riguardare né la clausola che individua l'ogg del contratto né quella che definisce il prezzo (su questi elementi consumatore deve prendersi piena resp delle proprie scelte, senza poter cercare ex post aiuto della legge;
→ x valutare vessatorie delle clausole deve tenersi conto della natura del bene/servizio;
→ giudizio sulla vessatorie di una clausola può essere influenzato dalla considerazione delle altre clausole;
- al 2° livello, la legge fa un elenco di clausole che "si presumono vessatorie". Ciò è molto importante sul piano pratico: se una specifica clausola di un contratto corrisponde a una voce dell'elenco, automaticamente si può pensare che corrisponda alla definizione generale di clausala vessatoria e quindi lo sia. Il senso dell'elenco è quindi mettere a carico del professionista onere di provare la non vessatorietà: x questo si parla di lista grigia.
Ma non basta: se anche alla luce di quanto sopra una clausola risulterebbe vessatoria, non è ancora detto che in concreto lo sia. Infatti due circostanze possono escludere la vessatorietà:
- quando clausola riproduce contenuto di un atto normativo;
- ma soprattutto quando ha formato ogg di trattativa individuale fra le parti.
Contro le clausole vessatorie possono scattare due tipi di rimedi:
- rimedio individuale→ invocabile dal singolo consumatore in relazione a un singolo contratto, è la nullità (clausola è cancellata e non vincola consumatore; è nullità relativa, xché può farla valere solo consumatore, e parziale, anche se clausola era determinante;
- rimedio collettivo → si dirige contro clausole vessatorie contenute in condizioni generali, predisposte da un'impresa o categoria di imprese x un impiego uniforme in un numero indefinito di rapp, e può essere attivato da associazioni di consumatori o imprenditori e dalle Camere di commercio: è l'inibitoria, con cui giudice proibisce di inserire quella clausola in tutti i futuri contratti che saranno conclusi con i consumatori sulla base di quelle condizioni standard.
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