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CONTRATTI PENDENTI, :red_flag: GARANZIE?? :question: In tal caso ha delle…
CONTRATTI PENDENTI
art.97 c1 cdc
Sono quei contratti che non sono stati ancora interamente eseguiti nelle prestazioni principali dell'oggetto del contratto. Entrambe le parti devono devono ancora eseguire prestazioni importanti al momento del deposito della domanda di concordato.
Cosa diversa sono i mutui e i finanziamenti. NON sono contratti pendenti in quanto la banca ha interamente adempiuto dando la somma di denaro e adesso vanta un credito. :red_cross:
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È importante definire quali contratti sono pendenti e quali non lo sono, in quanto, proseguono anche durante il concordato. Per la parte ancora da eseguirsi, naturalmente.
Sono inefficaci i patti contrari, cioè quelli in cui si indica che in caso di proc.concorsuale il contratto di base si scioglie automaticamente. :forbidden:
Sono inefficaci perchè l'accesso a una procedura concorsuale non da a significare che il soggetto sia inadempiente. :warning:
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COMM GIUDIZIARIO
Ruolo di controllo, vigilanza, mediazione
Il commissario giudiziale dopo il decreto di apertura della procedura fa annotare l’apertura in tutte le scritture contabili per evitare che possano essere alterate. :red_cross:
Il commissario deve procedere alla verifica dell’elenco di creditori e debitori sulla scorta delle scritture contabili e degli elenchi che il debitore ha dovuto allegare alla domanda di concordato, che sono un derivato da restituire ai contabili
1) Circolarizzazione (art.104) provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata (se ha un indirizzo digitale, sennò a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa/residenza del creditore) un avviso contenente:
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2) Inventario (art.105) redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori.
La deposita in cancelleria almeno 45gg prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al PM.
Se il commissario scopre che il debitore ha occultato, mentito sulla passività o compiuto atti di frode, il tribunale revoca la passività. :warning:
Voto
“Almeno 15gg prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata a tutti gli interessati.
:red_flag: GARANZIE?? :question: In tal caso ha delle garanzie proprie o improprie, queste ultime sono rappresentate da crediti vantati dal debitore correntista, nei confronti di terzi.
Il debitore dovrà appoggiarsi presso la banca dove ha effettuato l'apertura del credito, cioè: dirà ai suoi clienti di "pagare" verso tale banca, in modo da saldare il debito.
OPPURE Un'altra strada è il mandato in rem propriam con cui il debitore correntista, delega la banca di riscuotere il pagamento dal terzo che glielo deve. È un mandato rilasciato in primis in favore della banca.
Il mandato può essere rinforzato, diventa così, un pactum de compensando: oltre all’incarico di andare a incassare soldi dal debitore del debitore, viene attribuita anche la possibilità a scelta della banca di compensare il proprio credito nei confronti del cliente con il credito che il cliente ha nei confronti di terzi. (l'effetto è di andare a riscuotere dal cliente del cliente) :!!: -> forma atipica che le banche utilizzano con l'apertura del credito in bianco ( molto rischiosa)
:red_flag: Cosa accade in caso di apertura del concordato? :question:
-In caso di prosecuzione del contratto di leasing : succede che il contratto prosegue. MA le prestazioni ante concordato non pagate verranno pagate all’interno del concordato, in moneta concordataria.
-Il contraente in concordato è obbligato a pagare le prestazioni post concordato. :moneybag: