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UNITA' 7 - Coggle Diagram
UNITA' 7
CONTRATTO
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Momento di conclusione: Art. 1326: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.
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CONTRATTO: Art. 1321: il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico importante
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Funzione: si definisce l'assetto degli interessi di ordine patrimoniale. I privati operano sul mercato. E' un fondamentale strumento del sistema economico. Riguarda sia i diritti reali sia i rapporti obbligatori.
AUTONOMIA PRIVATA: Art. 1322: Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
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LIMITI:
Regole di validità o strutturali: l'atto che non rispetti una regola strutturale o di validità, non produce i suoi effetti
Regole di comportamento: si limita a descrivere la condotta/comportamento che dobbiamo tenere. Non incidono sull'atto in quanto tale: resta produttivo dei suoi effetti.
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