Una regola particolare è dettata x il caso di scontro fra veicoli: si presume, fino a prova contraria, che tutti i conducenti abbiano concorso in misura uguale a causare lo scontro e il danno conseguente.
es. se A e B si scontrano e A subisce un danno di 50 mentre B ne subisce uno di 80, in base a questa regola A si tiene metà del proprio danno (25) e risarcisce metà del danno di B (40), mentre B risarcisce l'altra metà del proprio danno e risarcisce A nella misura di 25, pari a metà del danno di costui.
→ x ottenere un risultato + favorevole a sé, l'interessato deve rovesciare la presunzione, dimostrando che il contributo dell'altro conducente al verificarsi dell'incidente supera il 50%.
può accadere che l'auto coinvolta nell'incidente sia guidata da persona diversa dal proprietario: in tal caso, alla resp del conducente si aggiunge la resp solidale del proprietario, che può evitarla solo dimostrando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, c.3).
→ anche questa prova liberatoria è intesa dalla giurisprudenza in termini molto rigorosi: al proprietario non basta neppure dimostrare che l'auto gli è stata rubata; deve dimostrare che aveva preso misure idonee a evitare il furto.
E' chiaro che si tratta di resp oggettiva: se uno presta l'auto a una amico, che ne ha bisogno x ragioni gravi e urgenti, e che è noto come guidatore abile e prudente, x l'incidente malauguratamente provocato dall'amico non si può davvero addossare alcuna colpa al proprietario → eppure egli ne risponde (slavo il regresso verso il conducente).
se il proprietario non coincide con il normale utilizzatore del veicolo, al posto del proprietario risponde l'utilizzatore: usufruttuario o acquirente con riserva della proprietà (art. 2054, c.3); ma anche utilizzatore in leasing.
in ogni caso, il danno è messo a carico del conducente e del proprietario se risulta che l'incidente dipende da due cause:
- vizio di costruzione;
- difetto di manutenzione del veicolo (art. 2054, c.4);
→ quest'ultima può identificare un difetto di diligenza del responsabile; invece la prima ben difficilmente implica una sua colpa: è un altro caso di resp oggettiva.