PARTICOLARI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ:

  1. PREMESSA: vi è una serie di ipotesi di resp civile, che presentano particolare importanza pratica.
  • alcune sono previste dal codice;
  • altre da leggi speciali;
  • altre ancora risultano definite dagli orientamenti della giurisprudenza;
  • alcune si fondano sul criterio della colpa;
  • altre sono ipotesi di resp oggettiva;
  • alcune riguardano particolari ambiti di relazioni o settori di attività;
  • altre si caratterizzano x il particolare tipo di danno;
  1. RESPONSABILITÀ dei GENITORI e degli INSEGNANTI: i genitori sono responsabili del danno causato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a condizione che abiti con loro (art. 2048).
    → la norma va coordinata con quella sulla capacità di intendere e di volere: se il minore è naturalmente incapace si applica art. 2047, quindi egli non risponde, invece risponde chi è tenuto alla sorveglianza.

Quindi, l'art. 2048 si applica quando il danno è stato compiuto da un minore capace d'intendere e di volere: in tal caso, del danno risponde personalmente il minore e anche, in solido con lui, i genitori.


→ la stessa disciplina si applica ai tutori x gli illeciti commessi dagli interdetti affidati alla loro tutela.

il medesimo criterio di resp vale anche x gli insegnanti x gli illeciti compiuti da "allievi" e "apprendisti" nel periodo in cui sono sotto la loro vigilanza: es. è il caso del ragazzo che ferisce il compagno di classe.
→ se ricorrono i presupposti dell'art. 2048 con la loro resp concorre quella dei genitori, oltre a quella del ragazzo stesso.

genitori, tutori e insegnanti hanno la possibilità della prova liberatoria: dimostrare di non aver potuto impedire il fatto.
→ la giurisprudenza precisa il contenuto della prova, stabilendo che occorre dimostrare di avere svolto un'attenta vigilanza sull'autore del danno e, x i genitori, anche di aver impartito al figlio un'adeguata educazione.

  1. RESPONSABILITÀ x il FATTO dei COLLABORATORI: x art. 2049, il datore di lavoro è responsabile dei danni causati a terzi dal fatto illecito dei suoi collaboratori, purché il fatto sia stato compiuto nell'esercizio delle loro incombenze.

→ presupposti della resp sono:

  • rapporto di "preposizione" fra responsabile e autore del danno, che deve risultare inserito nell'organizzazione del primo;
  • illiceità del fattodel preposto;
  • nesso tra fatto dannoso e incombenze di chi l'ha compiuto (giurisprudenza intende questo requisito in modo non rigido, ritenendo sufficiente che le incombenze del dipendente abbiano agevolato il fatto, il c.d. rapporto di occasionalità necessaria)

art. 2049 offre un tipico es di resp oggettiva: infatti è evidente che il datore di lavoro risponde anche senza propria colpa. Non sarebbe realistico sostenere che una colpa gli è comunque imputabile x non aver scelto dipendenti abbastanza abili o prudenti (c.d. "culpa in eligendo").
→ altrettanto irrealistico sarebbe pensare che il datore di lavoro sia comunque in colpa, x non avere sorvegliato il dipendente in modo da impedirgli di fare danni (c.d. "culpa in evigilando").


→ il datore di lavoro obbligato a risarcire può rivalersi, in via di regresso, sul dipendente colpevole del danno.

  1. RESPONSABILITÀ x ESERCIZIO di ATTIVITÀ PERICOLOSE: chi esercita attività pericolosa risponde del danno causato nello svolgimento di essa (art. 2050). L'attività può qualificarsi pericolosa:
  • sia x la sua natura intrinseca → es. produzione di esplosivi;
  • sia x la natura dei mezzi utilizzati → es. attività edilizia con impiego di gru;

E' ammessa una prova liberatoria: dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
→ è una prova molto difficile: non basta provare di avere osservare tutte le cautele normalmente impiegate nell'esercizio di quell'attività; e neppure di avere rispettato le normative di sicurezza disposte da leggi o regolamenti che la disciplinano.

→ se risulta che esiste qualche accorgimento tecnico capace di evitare quel danno, e il titolare dell'attività non l'ha adottato, la prova liberatoria è destinata a fallire.


E' chiaro, quindi, che il titolare dell'attività risponde anche se non gli si può rimproverare una colpa: la sua responsabilità è resp oggettiva.

  1. RESPONSABILITÀ x il DANNO da COSE: codice prevede varie ipotesi di resp, accomunate dal fatto che il danno prodotto da una cosa viene messo a carico di un sogg, in quanto ha la proprietà o il controllo di essa:
  • 1° ipotesi → riguarda danno causato da cose in custodia. Chi ha la "custodia" di una cosa risponde dei danni causati dalla medesima (art. 2051); la prova liberatoria è quella tipica delle ipotesi di resp oggettiva: x sfuggire al risarcimento, il custode deve provare il caso fortuito;
  • 2° ipotesi → codice prevede resp x danno da animali. Il proprietario o l'utilizzatore di un animale risponde dei danni causati da questo, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito: può liberarsi solo provando il caso fortuito (art. 2052);
  • 3° ipotesi → riguarda resp x rovina di edificio che grava sul proprietario dell'edificio, x i danni causati dalla sua "rovina" (art. 2053). La giurisprudenza interpreta in modo molto ampio sia il concetto di edificio sia quello di rovina. La prova liberatoria ha un contenuto negativo: il proprietario deve provare che la rovina non dipende ne da difetto di manutenzione ne da vizio di costruzione.

→ da essa si ricava la natura della resp: se la rovina dipende da difetto di manutenzione, può identificarsi in questo una colpa del proprietario; se invece dipende da vizio di costruzione, non è detto che tale colpa ci sia, e in tal caso la resp è oggettiva

  1. RESPONSABILITÀ x la CIRCOLAZIONE di VEICOLI: in materia di danni prodotti dalla circolazione, l'art. 2054 distingue fra resp del conducente e resp del proprietario.
  • conducente del veicolo coinvolto nell'accidente → è responsabile dei danni conseguenti. Può evitare la resp solo dimostrando di avere fatto tutto il possibile x evitare il danno (art. 2054): una prova liberatoria che la giurisprudenza intende in molto molto rigoroso.

Una regola particolare è dettata x il caso di scontro fra veicoli: si presume, fino a prova contraria, che tutti i conducenti abbiano concorso in misura uguale a causare lo scontro e il danno conseguente.


es. se A e B si scontrano e A subisce un danno di 50 mentre B ne subisce uno di 80, in base a questa regola A si tiene metà del proprio danno (25) e risarcisce metà del danno di B (40), mentre B risarcisce l'altra metà del proprio danno e risarcisce A nella misura di 25, pari a metà del danno di costui.


→ x ottenere un risultato + favorevole a sé, l'interessato deve rovesciare la presunzione, dimostrando che il contributo dell'altro conducente al verificarsi dell'incidente supera il 50%.

può accadere che l'auto coinvolta nell'incidente sia guidata da persona diversa dal proprietario: in tal caso, alla resp del conducente si aggiunge la resp solidale del proprietario, che può evitarla solo dimostrando che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, c.3).


→ anche questa prova liberatoria è intesa dalla giurisprudenza in termini molto rigorosi: al proprietario non basta neppure dimostrare che l'auto gli è stata rubata; deve dimostrare che aveva preso misure idonee a evitare il furto.


E' chiaro che si tratta di resp oggettiva: se uno presta l'auto a una amico, che ne ha bisogno x ragioni gravi e urgenti, e che è noto come guidatore abile e prudente, x l'incidente malauguratamente provocato dall'amico non si può davvero addossare alcuna colpa al proprietario → eppure egli ne risponde (slavo il regresso verso il conducente).


se il proprietario non coincide con il normale utilizzatore del veicolo, al posto del proprietario risponde l'utilizzatore: usufruttuario o acquirente con riserva della proprietà (art. 2054, c.3); ma anche utilizzatore in leasing.

in ogni caso, il danno è messo a carico del conducente e del proprietario se risulta che l'incidente dipende da due cause:

  • vizio di costruzione;
  • difetto di manutenzione del veicolo (art. 2054, c.4);

→ quest'ultima può identificare un difetto di diligenza del responsabile; invece la prima ben difficilmente implica una sua colpa: è un altro caso di resp oggettiva.

  1. RESPONSABILITÀ INDIRETTA (x fatto altrui): si parla di ciò in tutte quelle diverse situazioni in cui un sogg risponde del danno causato dal fatto di un altro sogg.
    → es. sorvegliante risponde x il fatto dell'incapace; il proprietario del veicolo x il fatto del conducente.

Al di là di questo dato esteriore che accomuna tutte queste situazioni, le ipotesi di resp indiretta si differenziano fra loro x il modo in cui sono disciplinate:

  • x alcune la prova liberatoria è molto severa;
  • x altre è + facile;
  • alcune sono ipotesi di resp oggettiva;
  • altre di resp x colpa;
  1. RESPONSABILITÀ del PRODUTTORE: nei sistemi industriali sono sempre + frequenti i danni sofferti da consumatori che vengono a contatto con prodotti di serie difettosi.

→ x lungo tempo il problema è stato affrontato esclusivamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, senza specifici interventi legislativi. Gli interpreti si sforzavano di affermare la resp oggettiva del produttore x quel genere di danni, così da consentire al consumatore di ottenere il risarcimento anche in assenza della prova di una colpa del produttore stesso.

questa tesi ha ottenuto un riconoscimento normativo (è stata emanata europea); la disciplina si fonda sui seguenti principi:

  • produttore, che abbia messo in circolazione un prodotto rivelatosi difettoso, è responsabile dei danni causati dal difetto del prodotto, con la precisazione che:

→ prodotto è ogni bene mobile;
→ produttore è il fabbricante del prodotto finito/di una sua componente/della materia prima;
→ prodotto difettoso è quello che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere;
→ il danno risarcibile consiste nella morte/lesione dell'integrità fisica di una persona/nella distruzione/deterioramento di qualche altro oggetto;

  • produttore risponde anche senza colpa: x liberarsi da resp non gli basta provare di avere operato con diligenza dovuta. La prova liberatoria a sua disposizione gli impone di dimostrare:

→ che il danno non dipende dal difetto del prodotto;
→ o che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione;
→ o che la presenza del difetto dipende da un provvedimento dell'autorità pubblica;
→ o che il prodotto non poteva considerarsi difettoso, in base allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche disponibili al tempo della produzione (produttore esposto al c.d. rischio di sviluppo);


Quando il produttore non è individuato, la resp può colpire il distributore del prodotto.