→ oggi le cose sono diverse: tramontata la concezione etica della resp civile, il criterio della colpa conserva valore soprattutto in collegamento con la funzione preventiva della resp: se i sogg sanno che, in base al criterio della colpa, rispondono dei danni causati da una loro condotta negligente, imprudente o incompetente, x evitare l'onere del risarcimento sono portati a comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, e in questo modo la quantità dei danni si riduce.
questo però vale solo x certi settori delle attività umane. In altri settori, i danni non dipendono principalmente da negligenza, imprudenza o imperizia dei sogg.
→ e comunque quando si verificano, c'è l'esigenza che siano risarciti (d'unione compensativa della resp civile) sia che dipendono sia che non dipendano da colpa di qualcuno: un'esigenza sempre + forte, man mano che l'attenzione si sposta "dal danneggiante al danneggiato".
tutto questo porta gli ordinamenti giuridici a superare il principio "nessuna resp senza colpa", e ad ammettere che un danno possa essere accollato a un responsabile, anche se costui non lo ha causato x sua colpa.
→ entra così in scena la resp oggettiva.