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CAP. 1 SOCIETA'
organizzazioni di mezzi o persone create dall'…
CAP. 1 SOCIETA'
organizzazioni di mezzi o persone create dall'autonomia privata per l'esercizio in comune di un'attività produttiva
SISTEMA LEGISLATIVO
codice civile libro V titolo V
art. 2247 con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili
enti associativi a base contrattuale
art.1321 cc (applicazione disciplina generale dei contratti nei limiti della compatibilità)
- contratti associativi: plurilaterale e aperto
- contratti con comunione di scopo
:red_flag: eccezione: atto unilaterale
società occasionali
esercizio di attività produttiva a carattere non imprenditoriale, non professionale, oggettivamente non duratura.
:check: non è un'impresa, è sottratta al fallimento
società fra professionisti
ipotesi di società senza impresa
:check: produttiva di servizi intellettuali:forbidden: per tanti anni vietato - poi intervento legislativo nel 2001 per società tra avvocati e 2006 servizi professionali interdisciplinari ma
- regole e trattamento fiscale disincentivante
:red_cross: diversa dalle società di mezzi (gestione in comune di beni strumentali all'esercizio individuale della professione) / società di servizi imprenditoriale (offrono sul mercato un prodotto complesso) es.: società di engineering :check: oggetto unico ed esclusivo esercizio in comune dell'attività professionale
- incarico assunto dalla società, la quale si obbliga giuridicamente a eseguire la prestazione professionale, attraverso i propri soci obbligati a loro volta verso la comune società a prestare la propria attività intellettuale
-
professioni non protette: non è prescritto (sociologhi, osteopati, ecc..)
da sempre per questi era ammessa forma societaria priva di limitazione, in quanto non vi era alcun divieto espresso, quindi non figuravano come prestazioni di opera intellettuale ex art. 2232 cc
comune società per l'esercizio di un'attività imprenditoriale
SCOPO COMUNE
- esercizio in comune di attività economica futura (scopo - mezzo)
- divisione degli utili (scopo-fine) = acquisto partecipazione sociale
oggetto sociale: specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere, predeterminata nell'atto costitutivo
:check: attività produttiva, a contenuto patrimoniale, con metodo economico, finalizzata alla produzione o scambio di beni e servizi = attività di impresa esercitata in comune
realizzazione di un risultato unitario e comune, giuridicamente imputabile al gruppo in quanto tale: azioni nei rapporti esterni in nome e per conto della società
AUTODESTINAZIONE DEI RISULTATI
- art. 2247: solo uno dei possibili scopi: divisione degli utili (scopo di lucro o di profitto) -> come le società di capitali e di persone: società lucrative
- scopo mutualistico come società cooperative: fornire direttamente ai soci condizioni più vantaggiose -> scopo di procurare vantaggio patrimoniale diretto
- scopo consortile particolare vantaggio patrimoniale per gli imprenditori consorziati
DIVERSO dalle associazioni: enti con scopo ideale e altruistico
ETERODESTINAZIONE
IMPRESA SOCIALE: deroga al principio di lucratività -> senza scopo di lucro e stabilmente attività di impresa di interesse generale
SOCIETA BENEFIT effetti positivi/ riduzione effetti negativi + atto costitutivo + relazione risultati e obiettivi + utilizzo incentivi pubblici speciali + pubblicità
CONFERIMENTI
conferimenti cui le parti del contratto si obbligano
:check: contributi dei soci alla formazione del patrimonio della società
:red_flag: capitale di rischio iniziale
ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all'attività comune, esponendosi al rischio di impresa
:pencil2: oggetto del conferimento: beni e servizi, ogni entità suscettibile di valutazione economica
PATRIMONIO SOCIALE
complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società
:check: accertamento periodico attraverso redazione annuale del bilancio di esercizio
-
CAPITALE SOCIALE
è un'entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti che risulta dalla valutazione compiuta nell'atto costitutivo della società
è un valore storico che resta immutato nel corso della vita della società, a meno che non venga modificato l'atto costitutivo
funzione organizzativa
a titolo di utili: a ciascun socio in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto
:check: base di misurazione di situazioni soggettive dei soci, amministrative (diritto di voto) e patrimoniale (utili, quota di liquidazione)
funzione vincolistica
soci si possono ripartire solo l'attivo della società che supera l'ammontare del capitale sociale
patrimonio non distribuibile tra soci, soggetto a un vincolo stabile di destinazione= capitale reale
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA
- rapporti interni: regole per la formazione della volontà di gruppo, gestione dell'impresa comune, modificazioni dell'atto costitutivo, modalità di partecipazione del singolo socio alla formazione della volontà sociale (diritti amministrativi) e ai risultati dell'attività comune (diritti patrimoniali).
- rapporti esterni: rappresentanza della società (chi e come agisce con terzi), acquistando diritti e obbligazioni per la società con conseguente responsabilità patrimoniale
PLURALITA' DI MODELLI ORGANIZZATIVI
8 tipi previsti dal legislatore
- società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice: società di persone (senza personalità giuridica)
- società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata: società di capitali (hanno personalità giuridica)
- società cooperative e mutue assicuratrici
distinguibili per:
- scopo (lucrativo, benefico, mutualistico, consortile)
- natura dell'attività esercitata (commerciale: iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale / o non commerciale: società semplice)
- personalità giuridica (di capitali sì: piena autonomia patrimoniale, beni di proprietà della società / di persone no: beni in proprietà della società, obbligazioni della società con garanzia di responsabilità di tutti i soci o alcuni, imprenditore è la società non il gruppo dei soci= terzium genus: soggetto collettivo non personificato trattate come autonomi soggetti di diritto dal legislatore)
- regime di responsabilità per le obbligazioni sociali
responsabilità dei soci:
- rispondono sia patrimonio sociale sia singoli soci illimitatamente e personalmente: società in nome collettivo / società semplice, con possibilità di deroga pattizia
- coesistono soci a responsabilità illimitata (accomandatari) e soci a responsabilità limitata (accomandanti): società in accomandita semplice e per azioni
- risponde solo la società col proprio patrimonio: società per azioni, a respons limitata e cooperative
società di capitali:
- organizzazione di tipo corporativo: pluralità di organi con specifiche funzioni e competenze per legge attribuite
- principio maggioritario: soci deliberano a maggioranza calcolata in base alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale
- partecipazione sociale: peso di ciascun socio è proporzionato all'ammontare del capitale sociale sottoscritto secondo il criterio capitalistico (di regola, liberamente trasferibile)
società di persone:
- ogni socio a respons illimitata ha il potere di amministrazione, consenso di tutti i soci per la modificazione dell'atto costitutivo
- il singolo socio ha peso indipendentemente dell'ammontare del capitale conferito e dal suo patrimonio personale
- partecipazione sociale di regola, è trasferibile solo con il consenso degli altri soci
COSTITUZIONE
scelta di un determinato tipo non è condizione essenziale per la validità
:check: nel silenzio delle parti, i regimi residuali si applicano implicitamente: società semplice (attività non commerciale) / in nome collettivo (commerciale)
:warning: possibilità di inserire clausole atipiche purché non siano incompatibili con caratteri essenziali e inderogabili previsti per quel tipo => in caso di nullità della singola clausola: automatica sostituzione
:red_cross: sono vietate invece le società atipiche: nullità ed eliminazione dal mercato
:recycle: patti parasociali: stipulati al di fuori dall'atto costitutivo, non lo modificano e hanno mera natura obbligatoria
di regola è un contratto che da vita a un'organizzazione giuridica di una futura attività economica= organizzazione strumentale
:check: sacrificio dell'interesse del singolo socio in nome dell'interesse finale di tutti -> per evitare abusi da parte della maggioranza:
- esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede (art.1375)
- rispetto della parità di trattamento sostanziale tra i soci