con il provvedimento di condanna, se avente ad oggetto l'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di una somma di denaro, il giudice, su istanza della parte interessata, potrà prevdere che, in caso di inosservanza del proprio provvedimento o di ritardo nell'esecuzione, il condannato debba rispondere all'altra parte una somma di denaro --> c.d. misura di coercizione indiretta