vi sono rapporti della vita quotidiana nei qual l'estinzione del debito avviene, di regola, contenstualmente all'esecuzione della prestazione e senza che il debitore abbia cura di richiedere, e soprattutto conservare una quietanza che gli garantsca la possibilità di provare, a distanza di tempo, di aver già provveduto ad estinguere il debito --> si noti: il debito non è che si estingue con la prescrizione presuntiva, ma si PRESUME estinto --> spetterà al creditore offrire la prova che la prestazione non è stata eseguita.