tra le dichiarazioni la maggiore importanza va attribuita ai NEGOZI GIURIDICI, OSSIA ALLE DICHIARAZIONI CON LE QUALI I PRIVATI, NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA A LORO RICONOSCIUTA DALL'ORDINAMENTO, ESPRIMONO LA VOLONTA' DI REGOLARE IN UN DETERMINATO MODO I PROPRI INTERESSI, MEDIANTE LA PRODUZIONE DI EFFETTI GIURIDICI (es: assumendo un'obbligazione, rinunciando ad un diritto o trasferendolo ad altri, stipulando o recedendo da un contratto etc..)
il negozio giuridico è frutto di un'elaborazione della dottrina tedesca mediante un processo di astrazione rispetto ai più frequenti ed importanti tipi di atti: si è rilevato che istituti quali IL CONTRATTO, IL MATRIMONIO, IL TESTAMENTO (tutti negozi giuridici) presentano tutti il tratto comune per cui I PRIVATI ENUNCIANO IN UNA LORO DICHIARAZIONE (unilaterale, plurilaterale, bilaterale) gli effetti giuridici che intendono conseguire (l'acquisto di proprietà di una cosa in corrispettivo di un prezzo, l'attribuzione dei beni post mortem etc..).
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