§24 Le leggi, che sieno emanate dal Sovrano, dovranno intendersi secondo l’intelligenza propria generale de’ termini, ne’ quali saranno concepite.
Niuno potrà arrogarsi d’interpretare la Legge in modo legale: ne sarà lecito sotto il pretesto d’una pretesa diversità fra la lettera, e lo spirito della Legge, l’ampliarne, o il restringerne il vero senso, e per ciò alcun Giusdicente non potrà mai deviare dalla chiara Dispositiva della Legge coll’erroneo motivo di doversi dar luogo talvolta all’equità naturale, come opposta al rigore del diritto.”