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FORNITURE- 3 - Coggle Diagram
FORNITURE- 3
divieti
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divieto al fornitore di cedere il contratto di fornitura a terzi senza espressa autorizzazione della pa. realizza un misfatto previsto dal codice penale
opera di intermediazione tra pa e fornitore. la realizzazione da parte di chiunque attui intermediazione realizza frode al codice penale
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eredi dell'appaltatore
alla morte del fornitore è equiparato sia lo stato di sopravvenuta interdizione, incapacità naturale e lo stato di insolvenza
in caso di morte del fornitore si scioglie a meno che gli eredi non diano garanzie sufficienti di poterlo portare a compimento. la pa in caso di scioglimento nelle forniture periodiche sono tenuti a pagare le prestazioni eseguite
trasformazione società
quando il fornitore è costituito in forma di società agli effetti della morte dell'appaltatore è equiparata anche la sua trasformazione, liquidazione e il suo stato di insolvenza
Responsabilità
il diretto del servizio che presiede alla sorveglianza del servizio, oltre alla responsabilità dall'ufficio è solidalmente responsabile insieme al fornitore per l'attuazione di istituzioni erronee dei suoi poteri che il fornitore hanno riconosciuto o doveva riconoscere
obblighi del fornitore
dare esecuzione al contratto di fornitura, adempiendo alle obbligazioni senza poter ricorrere a terzi, ma attraverso l'impresa e propri mezzi
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copertura assicurative
l'appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione, salvo quelli derivanti da errori del capitolato o forza maggiore
la polizza copre il rischio derivante dalla responsabilità civile per danni a cose di proprietà della stazione di di terzi, nonché+ per danni a terzi nell'esecuzione, sino alla data di emissione del certificato positivo di collaudo o verifica
facoltà della stazione, in presenza di forniture di rilevante valore o pregio provvedere alla stipula di una polizza specifica denominata CAR che garantisca da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle forniture sia la stazione che altre imprese coinvolte
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le parti possono concordare al fornitore l'esclusiva delle sue prestazioni, qualora porti vantaggio per la pa. in caso di esclusiva riconosciuta possono provvedere con mezzi propri a realizzare cose oggetto del contratto
fermo restando il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti assunti dalla stazione appaltante, è tenuta ad indicare le motivazioni poste a fondamento delle determinazioni assunte