Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
fornitura beni e servizi-2 - Coggle Diagram
fornitura beni e servizi-2
il terzo che è diventato cessionario del contratto è responsabile oggettivamente, solidamente obbligato dell'esecuzione delle prestazioni
il potere di sorveglianza sulle forniture prestate è sempre riservato alla pa esercitato per mezzo di propri funzionari, ai quali compete la facoltà e i poteri relativi all'accettazione della prestazione. facoltà dei funzionari di avvalersi di consulenti esterni, di laboratori specializzati. gli uffici preposti sono individuati nella fase deliberativa e comunicati al fornitore e subappaltatore
facoltà della pa durante l'esecuzione delle forniture del diritto delle verifiche e ai controlli che ritengono + opportuni
il fornitore/cessionario è legittimato ad esercitare le azioni a tutela delle pretese dal contratto, nei confronti della pa, solo dopo l'atto di collaudo o la verifica. non sono ammesse azioni di accertamento negativo, ne azioni per esibizione di documenti nei confronti della pa
riconosciuta la competenza funzionale ed esclusiva in tute le cause al commissario della legge di 1 grado, al giudice delle appellazioni civili in secondo caso e all'organo giudicante in terza istanza. i giudici impongono l'adozione di riti sommari e adottano la procedura sommaria davanti al magistrato del lavoro
litisconsorzio necessario
in ogni caso la pa sono parte in causa in tutte le cause dnelle quali si verte il contratto di fornitura. la pa sempre rappresentata dall'Ecc.ma Camera con autonoma rappresentanze devono essere chiamati in causa come litisconsorti necessari, in tutte le cause che intervengono anche tra il fornitore e subappaltatore- è facolta della pa costituirsi in causa
l'inosservanza comporta la nullità assoluta degli atti da dichiararsi su istanza di chiunque e obbligatoria iniziativa del giudicante
facoltà della pa addivenire a transazione, quando ritengono di averne interesse su tutte le vertenze con carattere contenzioso che li riguardano
le parti contraenti pa e fornitore, nella soluzione dei conflitti eleggono la forma dell'arbitrato
prescritto che debba esser arbitrato rituale, che le parti stabiliscono nel compromesso le forme processuali, ovvero si astengono a quelle in uso e rispettando i principi del contradditorio e della difesa
se la controversia ha inizio prima che sia comunicata l'esecuzione della prestazione il fornitore è tenuto a dare esecuzione. salvo risarcimento del danno
se la controversia ha inizio durante l'esecuzione il fornitore non può sospendere la fornitura per nessuna ragione. salvo risarcimento del danno
è riservato alla pa la piena facoltà di prescrivere tutte le modalità di esecuzioni opportune e necessarie rispetto le procedure di aggiudicazione
cose fornite di maggior valore
la fornitura di cose di qualità superiori per valore e dovute non legittima alcun aumento del compenso. la pa hanno diritto di controllare le cose fornite sia prima dell'inizio, che durante e infine durante la verifica della fornitura
difetti delle cose fornite
la pa ha obbligo di dare immediato avviso seguita da raccomandata dei difetti delle cose fornite e di inibire la consegna pretendono la prestazione delle cose convenute
azione di inibizione delle cose fornite
l'azione davanti al commissario della legge ha rito sommarissimo è subito esecutiva e si conclude con il contradditorio da seguire senza rinvii in un udienza. la raccomandata dal responsabile nell'interesse nella PA deve contenere la data di convocazione, davanti l'autorità giudiziaria per l'udienza istruttoria di decisione
variazioni
non necessarie concordate dalla fornitura
non possono essere apportate varianti non necessarie alle modalità di esecuzione delle prestazioni senza che la pa le abbia autorizzate. dall'autorizzazione deve essere data prova scritta. quando la variante da luogo ad una diminuzione del valore la pa ha diritto a una proporzionale diminuzione del prezzo
necessarie del progetto
senza che le parti raggiungono un accordo, per migliorare l'esecuzione deve farsi ricorso al giudice per determinare le variazioni necessarie e le variazioni nella determinazione dei corrispettivi e tempi, in questo caso si adotta il rito sommarissimo e il ricorso non sospende mai la fornitura pattuita anche se non è ancora in esecuzione
recesso delle parti
il recesso è sempre accordato se l'importo delle variazioni supera di almeno 1/5 il corrispettivo complessivo determianto e il fornitore nel caso di recesso della pa può ottenere un equo compenso da determinarsi dal giudice in mancanza di accordo
su ordine della pa o enti
alla pa è riconosciuta unilateralmente la facoltà di apportare variazioni al contratto che non siano superiori al almeno 1/5 del corrispettivo determinato. il fornitore hanno diritto al compenso per le maggiori opere eseguite, rispetto al corrispettivo. alle varianti su ordine della pa si applica il regime per l varianti non necessarie
varianti introdotte dalla stazione, la stazione non può richiedere alcuna variazione ai contratti se non nei casi previsti
per cause impreviste e imprevedibili documentate e accertate
per la presenza di eventi eccezionali e imprevisti inerenti la natura dei beni
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative
per migliorare la prestazione oggetto
la stazione può chiedere all'impresa una variazione delle prestazioni fino a concorrenza del 1/5 del prezzo complessivo e senza diritto ad alcuna indennità
tale variazione è formalizzata tramite scambio di note commerciali
i ogni caso l'impresa ha obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione
equo compenso
stabilito dal giudice non assume mai carattere natura risarcitoria, ma solo restituire al contratto l'equilibrio venuto meno, coprendo i maggiori oneri che possano incontrare le prestazioni del fornitore, escludendo ogni valutazione di lucro
fissazione termine adeguamento
quando il fornitore non procede nell'esecuzione delle prestazioni secondo le condizioni e i termini la pa fissa un termine entro il quale il fornitore dal contratto è tenuto ad adeguarsi. decorso tale termine il contratto è risolto, salvo diritto al risarcimento del danno
vizi e difformità delle prestazioni eseguite
il fornitore o cessionario sono tenuti alla garanzia per i vizi e difformità in conformità nel contratto. i vizi riscontrati possono essere denunciati al fornitore entro 30 giorni dalla loro scoperta
l'azione di responsabilità per vizi si prescrive nei termini di 5 anni dall'avvenuta prestazione. il fornitore responsabile dell'inesatto adempimento è tenuto a eliminare subito i vizi
quando responsabili almeno a titolo di colpa, il fornitore è tenuto in via solidale, oltre a eliminare i vizi anche al risarcimento del danno partiti alla pa
in presena di colpa o dolo è riconosciuta alla pa la facoltà di chiedere o eliminare le difformità a spese del fornitore, quindi che il prezzo sia proporzionalmente diminuito