Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
FORNITURA DI BENI E SERVIZI - CONTRATTO - Coggle Diagram
FORNITURA DI BENI E SERVIZI - CONTRATTO
è un contratto nel quale una parte è lo stato (in rappresentanza dell'Ecc.ma camera) e un'altra è n imprenditore iscritto in un apposito registro. Con il quale il fornitore attraverso una sua organizzazione con carattere d'impresa dietro un corrispettivo di denaro prestabilito, si obbliga in favore della PA a prestazioni periodiche o continuative di cose a fini di consumo. è contratto anche la singola cessione di beni da soggetti non iscritti nel registro
è un contratto ad esecuzione periodica o continuativa, caratterizzato da una o più prestazioni, connesse tra di loro, ma distinte e autonome. Ha sempre ad oggetto prestazioni di cose a fine di consumo o d'uso
Nel contratto di fornitura ad esecuzione periodica, i periodi possono essere prefissati o variabili secondo le necessità delle pa.
ad esecuzione periodica devono avere una validità massima di un anno a pena di nullità
ad esecuzione continuativa il contratto impegna le parti fino alla sua naturale scadenza, che deve essere prefissata a pena di nullità, non può essere superiore all'anno o altra durata stabilita
l'oggetto consiste nella prestazione di fornire quantità di cose mobili generiche, oppure determinate solo nel genere, in modo reiterato e continuativo. le prestazioni possono essere soggette a variazioni di qualità e quantità, predeterminate in relazione alle necessità effettive della pa, oppure rimesse alla manifestazione di volontà della pa o di entrambe le parti
Nel contratto deve sempre essere determinata la misura o entità della prestazione anche quando è periodica
dove è stato stabilito il quantitativo minimo e massimo, è riservato alla pa di stabilire la misura e entità della prestazione. il limite massimo può essere previsto tra le parti
dove è stata stabilità un'entità minima senza fissare il quantitativo globale la pa è tenuta a ricevedere detto quantitativo
nel caso in cui non possa essere determinata l'entità, la prestazione è quella che discende dalla necessità normale del soggetto che deve essere fornito oppure dalla quantità e qualità indicata dalla pa (quale soggetto fornito).
obbligo di scrittura in forma scritto a pena di nullità che può essere fatta valere
in entrambi i contratti (sia continuativi che periodici) il prezzo da corrispondere deve sempre essere determinato.
nel contratto a carattere continuativo il pagamento deve essere eseguito dalla PA dopo la consegna delle cose, come pagamento a consumo. ammesso il pagamento in tempi diversi da quelli in cui si effettua la consegna, con scadenza anticipata o posticipata
nel contratto a carattere periodico, nella determinazione del prezzo si può anche avere riguardo al tempo della scadenza delle singole prestazioni, se previsto nel contratto da entrambe le parti. Il pagamento deve essere eseguito dalla pa in proporzione alla singola prestazione dopo la consegna, come a consumo
la procedura di revisione del prezzo è ammessa solo nel contratto a carattere periodico e quando gli aumenti eccedono di un decimo il corrispettivo già determinato
determinazione del corrispettivo
facoltà della pa stabilire unilateralmente la determinazione prima della conclusione del contratto, durante la fase deliberativa alla quale il fornitore può aderire con asta,...
determinazione convenzionale del corrispettivo: se la pa e il fornitore non hanno già determinato la misura o non hanno stabilito il modo di determinarlo è calcolata in riferimento a listini esistenti, determinate da autorità sindacali autorizzato o a mezzo di regolamento della pa o dagli usi correnti nel territorio al tempo della conclusione del contratto
determinazione giudiziale del corrispettivo: in mancanza delle determinazioni la misura è stabilita dal giudice (in base alle tariffe o agli usi correnti) a meno che le parti non chiedano di decidere secondo equità o di ricorrere al compromesso arbitrale. il giudizio ha sempre natura contenziosa, ma segue la forma sommaria.
determinazione in corso d'esecuzione: la domanda di determinazione del prezzo può essere rivolta al giudice da parte della pa e dal fornitore anche in corso della prestazione. in questo caso il fornitore non potrà mai sospendere la prestazione già assunta salvo incorrere a responsabilità per danni
il corrispettivo relativo alle varianti di esecuzione è invariabile. se ci sono fatti non prevedibili al momento in cui si è perfezionato il contratto che rendono l'esecuzione difficile o onerosa la pa e il fornitore possono richiedere una nuova determinazione del corrispettivo. l'esecuzione è difficile solo quando gli aumenti o diminuzioni eccedono di 1/10 il corrispettivo determinato. non legittima il fornitore a sospendere l'esecuzione delle prestazioni
può essere stabilito tra le parti che il pagamento sia dovuto in tempi diversi da quelli in cui si effettua la consegna, con scadenze anticipate o posticipate