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Capitoli 18,19,20, l'art 1294 c.c. stabilisce che in caso di pluralità…
Capitoli 18,19,20
il rapporto obbligatorio
sottocategoria del rapporto giuridico, in quanto il rapporto giuridico concerne uno specifico diritto soggettivo (il diritto di credito) e una specifica situazione giuridica soggettiva passiva (l'obbligo o l'obbligazione, per l'appunto)
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rapporto tra due soggetti: soggetto attivo (creditore) e soggetto passivo (debitore), in forza del quale il secondo è tenuto, nei confronti del primo, ad una data prestazione
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obbligazione naturale
si ha allorquando una determinata prestazione è dovuta non in forza di una delle fonti di cui si è appena detto, bensi in esecuzione di un dovere sociale o morale
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tipizzate
previste dalla legge
nel senso che NON è concesso al creditore di chiederne giudizialmente l'adempimento (incoercibilità), ma solo di rifiutare la restituzione di quanto eventualmente percepiti (soluti retentio)
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l'art 1294 c.c. stabilisce che in caso di pluralità di debitori, gli stessi sono tenuti IN SOLIDO dalla legge, se non diversamente disposto dalla legge stessa o dal titolo
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