ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: CONVENZIONE MORATORIA
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICACIA ESTESA
È un accordo per i creditori non aderenti che appartengono alla stessa categoria degli aderenti i cui effetti si applicano ad entrambi.
Prevede che il debitore divida i creditori in base ad una omogeneità dal punto di vista giuridico e di interesse economico.
⚠ Se non lo facesse, non potrebbe usufruire dell'efficacia estesa dell'accordo.
Requisiti
NON deve avere carattere liquidatorio 🚫 l'attività deve continuare, i creditori devono conoscere le trattative e poter prendere parte ad esse
Inoltre, i creditori aderenti devono rappresentare almeno il 75% di tutti i creditori di questa categoria.
I non aderenti devono poi essere soddisfatti non di meno di quanto prenderebbero con la liquidazione giudiziale.
Una volta soddisfatti questi requisiti, il debitore può chiedere di estendere l'accordo anche a coloro che non lo vogliono, lo impongono.
Unico limite: la proposta non può prevedere l'obbligo di effettuare nuove prestazioni di fare o di dare. ❌
SI deve raggiungere il 60% dell'accordo dei creditori totali, gli aderenti coatti (quelli obbligati) non rientrano in questa percentuale. (Dipende dall'interpretazione giurisprudenziale)
Quando si deposita la domanda di omologa l'elenco dei creditori e non può essere più vecchio di 4 mesi, per alcuni tribunali, addirittura 2.
RINEGOZIAZIONE ACCORDI
Art.58 CDC: disciplina le modifiche del piano con 2 diverse regole
1) Tra il periodo che va dall'accordo raggiunto, all'omologa, è previsto il rinnovamento dell'intestazione e il consenso dei creditori
2) (ex c2 art.58) Se dopo l'omologa ci sono da fare modifiche sostanziali del piano, si richiede al professionista un rinnovo dell'intestazione e tutte le modifiche saranno pubblicate nel registro delle imprese. (notificate tramite raccomandata o PEC)
Se la modifica, invece, sopraggiunge dopo l'omologa: gli atti esecutivi degli accordi sono esentati sia da revocatoria che da bancarotta fraudolenta.
Creditori con 30gg di tempo per impugnare e opporsi alle modifiche. Il tribunale valuta in base alla convenienza pro-creditore, rispetto alla lquidazione giudiziale.
Tipi di creditore
⚠Va notificata SOLO a creditori che hanno partecipato o hanno subito accordo di ristrutturazione, in quanto debbano essere soddisfatti.
Gli altri creditori sono detti in bonis e quindi verranno pagati in toto alla scadenza. NON hanno esenzioni, a loro l'accordo infatti non si comunica e lo stesso vale per le modifiche alle quali NON possono opporsi.
Nel caso delle imprese con co-obbligato e soci illimitatamente responsabili. L'accordo ha effetto esdebitatorio solo nei confronti dei garanti, a meno che, l'accordo non sia esteso ai creditori non aderenti, in tal caso NON sono liberati. ⚠
CONVENZIONE MORATORIA
È un accordo concluso tra un imprenditore di qualunque soglia, anche non commerciale, e i suoi creditori.
È un blocco diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e tratta della dilazione delle scadenze, la rinuncia a chiedere pagamenti e a sospendere le azioni esecutive in corsa. ❎
🚫 NON può comportare la rincuora al credito ne comportamenti positivi da parte del creditore.
Si applica lo stesso regime dell'accordo esteso, applicabile anche ai creditori che non sono d'accordo, purché almeno il 75% sia d'accordo. ✅
Occorre l'attestazione di un attentatore che abbia controllato la veridicità dei dati aziendali. È uno strumento blando ma utile se può avere un senso.