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ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: CONVENZIONE MORATORIA - Coggle Diagram
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE: CONVENZIONE MORATORIA
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON EFFICACIA ESTESA
È un accordo per i creditori
non aderenti
che appartengono alla stessa categoria degli
aderenti
i cui effetti si applicano ad entrambi.
Prevede che il debitore
divida
i creditori in base ad una omogeneità dal punto di vista
giuridico
e di interesse
economico
.
:warning: Se non lo facesse, non potrebbe usufruire dell'efficacia
estesa
dell'accordo.
Requisiti
NON
deve avere carattere liquidatorio :forbidden: l'
attività
deve continuare, i
creditori
devono conoscere le trattative e poter prendere parte ad esse
Inoltre, i creditori
aderenti
devono rappresentare almeno il 75% di
tutti
i creditori di questa categoria.
I
non aderenti
devono poi essere soddisfatti non di meno di quanto prenderebbero con la liquidazione giudiziale.
Una volta soddisfatti questi requisiti, il
debitore
può chiedere di estendere l'accordo anche a coloro che
non lo vogliono
, lo impongono.
Unico limite: la proposta non può prevedere l'obbligo di effettuare nuove prestazioni di
fare
o di
dare
. :red_cross:
SI deve raggiungere il 60% dell'accordo dei creditori
totali
, gli aderenti
coatti
(quelli obbligati) non rientrano in questa percentuale. (Dipende dall'interpretazione giurisprudenziale)
Quando si deposita la domanda di
omologa
l'elenco dei creditori e non può essere più vecchio di
4 mesi
, per alcuni tribunali, addirittura
2
.
RINEGOZIAZIONE ACCORDI
Art.58 CDC
: disciplina le modifiche del piano con 2 diverse regole
1)
Tra il periodo che va dall'accordo raggiunto, all'omologa, è previsto il
rinnovamento
dell'intestazione e il consenso dei creditori
Se la modifica, invece, sopraggiunge dopo l'omologa: gli
atti esecutivi
degli accordi sono esentati sia da
revocatoria
che da
bancarotta fraudolenta
.
2)
(ex c2 art.58) Se dopo l'omologa ci sono da fare modifiche sostanziali del piano, si richiede al professionista un rinnovo dell'intestazione e tutte le modifiche saranno pubblicate nel
registro delle imprese
. (
notificate
tramite raccomandata o PEC)
Creditori
con 30gg di tempo per impugnare e opporsi alle modifiche. Il tribunale valuta in base alla convenienza
pro-creditore
, rispetto alla
lquidazione giudiziale
.
Tipi di creditore
:warning:Va notificata
SOLO
a creditori che hanno partecipato o hanno subito
accordo di ristrutturazione
, in quanto debbano essere soddisfatti.
Gli altri creditori sono detti
in bonis
e quindi verranno pagati in toto alla scadenza.
NON
hanno esenzioni, a loro l'accordo infatti non si comunica e lo stesso vale per le modifiche alle quali
NON
possono opporsi.
Nel caso delle imprese con
co-obbligato
e soci
illimitatamente responsabili
. L'accordo ha effetto
esdebitatorio
solo nei confronti dei
garanti
, a meno che, l'accordo non sia
esteso
ai creditori
non aderenti
, in tal caso
NON
sono liberati. :warning:
CONVENZIONE MORATORIA
È un accordo concluso tra un imprenditore di qualunque soglia, anche non commerciale, e i suoi creditori.
È un
blocco
diretto a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e tratta della
dilazione
delle scadenze, la rinuncia a
chiedere pagamenti
e a sospendere le
azioni esecutive in corsa
. :green_cross:
Occorre l'attestazione di un attentatore che abbia controllato la veridicità dei dati aziendali. È uno strumento blando ma utile se può avere un senso.
:forbidden: NON può comportare la
rincuora al credito
ne comportamenti positivi da parte del creditore.
Si applica lo stesso regime dell'accordo esteso, applicabile anche ai creditori che non sono d'accordo, purché almeno il
75%
sia d'accordo. :check: