alle fonti di rango costituzionale appartengono anche le norme di diritto internazionale CONSUETUDINARIO (non trattati, nè fonti comunitarie, le quali rientrano nel diritto CONVENZIONALE), il cui fondamento risiede nell'art 10 cost, e che entrano nell'ordinamento interna senza legge di autorizzazione alla ratifica, ed, inoltre, non possono essere modificate o contraddette da legge ordinaria. Tuttavia nel di contrasto tra consuetudine internazionale e principi dell'ordinamento costituzionale italiano dovrebbero essere proprio questi ultimi a prevalere.