In Italia l'eutanasia attiva non è prevista dalla legge ed è associata al reato di omicidio volontario o, se si riesce a dimostrare il consenso del malato, di omicidio del consenziente. Anche l'eutanasia passiva non è regolata dalla legge ma è stata ritenuta non punibile, visto che una persona può rifiutarsi di sottoporsi a trattamenti e cure mediche, e il medico che asseconda il paziente non è responsabile del reato di omicidio. Nel 2017 è stata approvata la legge sul testamento biologico e dice che una persona può rifiutare di sottoporsi anche a trattamenti "salva vita", come l'alimentazione e l'idratazione forzata. La legge italiana non punisce il suicidio e il tentativo di suicidio, visto che la pena dovrebbe essere applicata a una persona defunta (il che non è possibile) oppure a una persona in difficoltà (che lo porterebbe a tentare un'altra volta a suicidarsi). Il suicidio assistito, invece, era considerato in ogni caso un reato, perché la legge lo considera il reato come istigazione o aiuto al suicidio. In seguito a diversi casi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 580 c.p. e ha ammesso la legittimità nel nostro ordinamento del suicidio medicalmente assistito, a condizione che il soggetto deve essere una persona affetta da una patologia irreversibile che è fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, con cui è tenuto in vita attraverso trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Nel 2017 Fabiano Antoniani, rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale, ha chiesto a Marco Cappato che era da anni impegnato sui temi del fine di vita, di accompagnarlo in una clinica svizzera per porre fine alla sua vita. Dopo una visita medica e psicologica per dare conferma alla sua volontà di morire, Antoniani sotto un controllo di un medico, spinse il pulsante di una macchina che dava avvio l’iniezione di un farmaco Letale, così morì.
Marco cappato fu autodenunciato per aver commesso il reato di auto suicidio dove intervenì la corte costituzionale che dichiarò la “non punibilità” del reato perché non sussisteva, e fu rilasciato dall’accusa.
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