La competenza in materia di Servizi Elettorali
Il Responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune
Nell'ottica di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una maggiore efficienza della PA, il legislatore è intervenuto in materia di servizi elettorali con la L. 244/2007 (finanziaria 2008) creando due distinti soggetti con proprie competenze.
Prima di tale riforma, infatti, le competenze dell'Ufficio elettorale relative alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali risultavano affidate ad un organo collegiale, la Commissione elettorale comunale, con possibilità di delega delle suddette funzioni al segretario comunale o ad un funzionario del Comune, nei Comuni con popolazione inferiore a 15K abitanti, secondo quanto disposto dall'Art 4bis del D.P.R. 223/1967.
La L. 244/2007 ha, invece, trasferito le suddette competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali dalla Commissione elettorale comunale al Responsabile dell'ufficio elettorale comunale.
La Commissione elettorale Comunale (CEC)
La ripetuta L.244/2007 ha precisato che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuale al Responsabile dell'ufficio elettorale comunale, ad eccezione degli Artt. 3, 4, 5 e 6 della L. 95/1989 e successive modificazioni. Trattasi, nello specifico, delle attribuzioni relative alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli stessi , che restano, pertanto, devoluto alla competenza della Commissione elettorale comunale (CEC).
La Commissione elettorale comunale è un organo collegiale eletto, nel proprio seno, dal Consiglio Comunale durante la prima seduta successiva all'elezione del Sindaco e della Giunta; essa rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio (Art 12, comma 1 del D.P.R. 223/1967).
Nei Comuni il cui Consiglio conti non più di 50 membri, la Commissione elettorale è composta dal Sindaco e da 3 componenti effettivi e 3 supplenti. In tutti gli altri casi essa si compone, oltre che del Sindaco, di 8 membri effetti e di 8 supplenti (Art 12 del D.P.R. 223/1967). Le modalità di elezione sono riportate all'Art 13 del D.P.R. 223/1967.
In base all'Art 14 del D.P.R. 223/1967 la Commissione elettorale comunale è presieduta dal Sindaco; qualora questi sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano; se il Sindaco è, invece, sospeso dalle funzioni di Ufficiale di Governo, la presidenza della Commissione è tenuta dal Commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni (comma 1).
Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale o da un funzionario da lui delegato (comma 2).
Per ciò che concerne le riunioni il comma 3 dello stesso Art 14 prevede come quorum per la validità delle stesse l'intervento della maggioranza dei componenti (compreso il Sindaco); in seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre e a quattro rispettivamente se la Commissione è composta di quattro o nove membri (incluso il Sindaco). Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La 244/2007 ha introdotto la gratuità dell'ufficio di componente della CEC, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
La Commissione elettorale circondariale
Nei Comuni capoluogo di circondario giudiziario è costituita anche una Commissione elettorale circondariale che svolge le seguenti attività:
- approva le variazioni relative alla revisione delle liste elettorali (d'ufficio per le revisioni semestrali, su ricorso per quelle straordinarie);
- decide dei ricorsi contro cancellazioni, omissioni, diniego di iscrizione, proposte dei cittadini; contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale qualsiasi cittadino ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria.
La commissione, presieduta dal Prefetto, è composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti; tre fra i membri supplenti e tre fra i membri effettivi sono designati dal Consiglio provinciale, gli altri due (uno supplente ed uno effettivo) sono nominati dal Prefetto (Art 21 del D.P.R. 223/1967).
Le Liste Elettorali (Art
Nelle liste elettorali (ai sensi dell'Art 4 del D.P.R. 223/1967) sono iscritti d'ufficio tutti i cittadini compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune, in possesso dei requisiti per essere elettori e che non siano incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, nonché i cittadini registrati nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Le liste elettorali si dividono in liste generali, liste selezionali e liste aggiunte.
Le Liste elettorali generali, che comprendono tutto il corpo elettorale del Comune, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico e in duplice esemplare (Art 5, D.P.R. 223/1967); esse vengono autenticate dall'Ufficiale elettorale (ovvero dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale), mediante sottoscrizione.
Le liste indicano per ogni iscritto: nome e cognome, luogo e data di nascita, numero, parte e serie dell'atto di nascita, abitazione.
In base all'Art 51 D.P.R. 223/1967) le liste generali (che devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati) sono conservate nell'archivio comunale e la copia è conservata negli archivi della Commissione elettorale circondariale per gli adempimenti affidati dalla legge a tale organismo.
Nelle liste elettorali selezionali, invece, sono iscritti gli elettori che, in base all'ubicazione delle rispettive abitazioni, sono assegnati alla singola sezione elettorale nella quale è ripartito il Comune.
Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dall'Ufficiale elettorale (ora Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale) e devono recare il bollo dell'ufficio comunale (Art 37, D.P.R. 223/1967).
Quanto alle liste aggiunte in esse sono iscritti solo gli elettori che si trovano in particolari condizioni e predisposte per particolari finalità; sono soggette alla stessa normativa e agli stessi adempimenti delle altre liste.
L'Art 22 del Trattato sul funzionamento dell'UE TFUE) prevede che ogni cittadino UE residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede alle stesse condizioni di detto Stato.
Nel nostro ordinamento il D.Lgs 197/1996, in attuazione della normativa europea, disciplina le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.
Esso prevede che i cittadini dell'Unione che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al Sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso lo stesso Comune.
Inoltre, il D.L. 408/1994 recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo attribuisce ai cittadini di uno Stato membro dell'UE, residenti in Italia, che intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, la possibilità di presentare al Sindaco del Comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione elettorale, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il Comune.
Il D.P.R. 50/1973 stabilisce l'istituzione di liste elettorali aggiunte in cui sono iscritti i cittadini che hanno trasferito la residenza nel territorio della Regione Trentino Alto-Adige, mentre il D.Lgs 320/1994 (sostituito dal D.Lgs 141/2007) istituisce le liste elettorali aggiunte per i cittadini che hanno trasferito la residenza nel teritorio della Regione Valle D'Aosta.
La Revisione delle Liste ElettoraliPer l'aggiornamento delle liste elettorali sono previste due revisioni semestrali nel corso di ciascun anno: la prima con inizio nel mese di febbraio, la seconda ad agosto.
A questo scopo l'Art 8 dispone che il Sindaco provvede:
- entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco provvisorio in ordine alfabetico di coloro che, da quanto risulta dal registro delle anagrafi, compiranno 18 anni dal 1° luglio al 31 dicembre;
- entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in rodine alfabetico di coloro che, da quanto risulta dal registro delle anagrafi, compiranno 18 anni dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo.
Ai sensi dell'Art 32 comma 1 del D.P.R. 223/1967, alle liste elettorali, rettificate semestralmente, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza di:
- morte dell'elettore;
- perdita della cittadinanza italiana;
- perdita del diritto elettorale a causa di sentenza passata in giudicato o per altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- trasferimento di residenza;
- acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18esimo anno di età o riacquisto per la cessazione delle cause ostative.
Così come dispone il comma 2 dell'Art 32 del D.P.R. 223/1967 le suddette variazioni alle liste (anche dette revisioni dinamiche) sono apportate dal Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale che vi allega i vari documenti richiesti.
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