Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
Convenzione ONU SULLA DONNA, per l'eliminazione di V forma di…
Convenzione ONU SULLA DONNA, per l'eliminazione di V forma di discriminazione vs la donna (1979)
- di tipo SETTORIALE
- (donna) destinataria di tutti i diritti contenuti nei patti generali (che tutelano l'individuo indipendentemente da genere e sesso)
- non ci sarebbe bisogno di Convenzione specifica (perché il principio di non discriminazione tra uomo e donna = capisaldi tutela dei DU fin dalla Carta NU)
- ciononostante rimane condizione di inferiorità donna in tante parti mondo, anche in presenza di legislazioni non discriminatorie, per il persistere di tradizioni e consuetudini a lei sfavorevoli (per cui generale principio di non discriminazione = INSUFFICIENTE)
- molta soft law
a) Convenzioni specifiche e
b) organizzazioni specializzate NU che si occupano dell'eliminazione di discriminazioni in diversi ambiti (FAO, UNESCO)
Convenzioni specifiche che hanno preceduto questa Convenzione Convenzione sui diritti politici della donna (1954)
- in un mondo dove suffragio universale (minoranza dei paesi, o appena introdotto: Italia)
- poneva principio della generale capacità elettorale attiva e passiva della donna
Convenzione sulla cittadinanza della donna coniugata (1958)
- tende a concretizzare in norme vincolanti il principio già presente nella DUDI (per obbligare gli Stati a evitare gli effetti di acquisto e perdita automatica di cittadinanza tramite matrimonio)
Convenzioni sul consenso al matrimonio, età minima e registrazione dei matrimoni (1964)
- frammentarie e non prevedono meccanismi di controllo (limiti)
allarmanti (dati NU sulle donne all'epoca)
- 70% quota mondiale dei poveri
- 80% quota mondiale rifugiati
- guadagno < agli uomini (tutte le parti del mondo)
- tassi di disoccupazione > alti
- maggior analfabetismo
- numero di donne in politica e in ruoli di potere (netta minoranza)
- politiche di infanticidio che favoriscono la nascita maschile
Convenzione
- adottata nel 1979
- in vigore nel 1981
- ancora oggi contenuto attuale e moderno (straordinariamente avanzata per l'epoca)
- ratificata da numero elevatissimo di Stati (non dagli USA: convinzione che i DU già sufficientemente protetti dalla loro costituzione)
protocollo opzionale (del 99 entrato in vigore nel 2000)
- vede numero < di ratifiche
- prevede procedura di inchiesta ed esame dei ricorsi individuali
- 6 parti
a) sulle norme sostanziali (prime 4)
b) strumentali (ultime 2)
- unico testo (senza distinzione tra diritti c&p e e&s)
1 PARTE (Art 1-6) norme generali
2 PARTE (Art 7-9) diritti politici
3 PARTE (Art 10-14) diritti economici e sociali
4 PARTE (Art 15-16) diritti civili
5 PARTE (Art 17-22) Comitato sull'eliminazione di V forma di discriminazione vs la donna
- sul modello degli altri Comitati
- 23 membri
- non è un organo ONU né giudiziario
6 PARTE (23-39) Norme generali e finali
Competenze del Comitato
1. esame dei rapporti degli Stati parte (Art 21)
2. esame delle comunicazioni individuali
(Protocollo facoltativo)
- anche le ONG possono presentare ricorso (per tutelare quelle donne che per povertà e ignoranza o minaccia non sono in grado)
- pochi ricorsi:
Comitato ghettizzato, lavora su budget NU, < visibilità e allocazione di risorse rispetto a qualsiasi altro organo di controllo dei DU (per opposizione di Stati che non considerano la tutela della donna alla stregua di qualsiasi DU, e che sia già tutelata nei rispettivi Stati = tolgono effettività alla Convenzione)
3. procedura di inchiesta (protocollo facoltativo)
ART 1 DEFINIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
V distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, effetto o scopo di compromettere o distruggere il riconoscimento, godimento o esercizio (da parte delle donne) dei diritto dell'uomo e libertà fondamentali su base di parità tra i due sessi
in campo politico, economico, sociale, culturale e civile
- definizione ampia (è un trattamento diverso che comporta la compromissione del riconoscimento a parità di condizioni di diritti e libertà di qualsiasi tipo)
Art 4 AZIONI POSITIVE (misure temporanee speciali) l'adozione da parte degli Stati di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione dell'eguaglianza di fatto tra uomini e donne
- non è considerato atto discriminatorio (atto di distinzione ma non discriminatorio laddove sia finalizzata a realizzare l'uguaglianza di fatto)
es. quote rosa
(per non essere discriminatoria)
- non deve dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte
- devono decadere nel momento in cui l'obiettivo di uguaglianza sia raggiunta
- non discriminatorie misure che proteggono la maternità
ART 2 OBBLIGHI GENERALI Stati
- numero significativo di riserve (paesi islamici)
- illegittimo per DI (vs scopo e oggetto del Trattato)
- in generale Convenzione con > numero di riserve (a fronte di tantissime ratifiche): si svilupperà disciplina sulle riserve ai Trattati dei DU
obblighi
a) inserire nella loro costituzione nazionale il principio di uguaglianza tra uomo e donna (se non ancora stato fatto) e garantirne effettiva applicazione
b) adottare misure legislative per proibire discriminazioni, comprese sanzioni (ambito legislativo)
c) instaurare protezione giuridica dei diritti delle donne (ambito giurisdizionale)
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria (vs la donna), agire per indurre autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo (prassi)
e) prendere V misura adeguata per abrogare V legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione vs donna
f) misure idonee per eliminare discriminazione vs donna da persone e organizzazioni o enti di V tipo
(molte violazioni vs donna nella sfera privata, non pubblica)
g) abrogare disposizioni penali discriminatorie vs donna
ART 5 MODIFICARE SCHEMI DI COMPORTAMENTO SOCIO-CULTURALE
- Stati non si devono fermare a livello legislativo
- per eliminare pregiudizi e pratiche (convinzione inferiorità donna: ruoli stereotipati)
-
-
- compendio/riassunto di tutti i diritti
(norme > l'Art 6): diritti CIVILI e POLITICI
(già oggetto di una Convenzione specifica precedente, in tema di partecipazione alla vita politica e pubblica del paese)
diritti ECONOMICI e SOCIALI
- diritto all'istruzione,
- al lavoro,
- accesso pari opportunità,
- libera scelta,
- remunerazione equa,
- sicurezza sociale,
- tutela salute umana e maternità,
- divieto di licenziare per cause di gravidanza o congedo di maternità,
- diritto all'accesso ai servizi sanitari,
- assegni familiari,
- ottenere mutui e *prestiti bancari,
- * protezione donne lavoratrici in campo rurale
diritti CIVILI
- principio di uguaglianza dinanzi alla legge,
- identica capacità giuridica,
- medesima possibilità di esercitare
capacità all'Art 15: titolarità di diritti e doveri acquistata alla nascita + capacità di agire che si acquisisce con la > età, alla stessa età e a pari condizioni degli uomini
- eguali diritti nella conclusione contratti e amministrazione beni (medesimi diritti di proprietà e successione ereditaria)
- medesimo trattamento nei procedimenti giudiziari (adire tribunali e testimonianze con stesso valore)
Art 16 FAMIGLIA
- divieto di discriminazione in questo ambito
- Art 16 e Art 2 (norme con > numero di riserve)
- chiede intervento Stati sul piano domestico (qui peggiori
discriminazioni)
- non ingerenza nella vita privata (è in se un DU)
DIRITTI
- a contrarre il matrimonio,
- consenso al matrimonio,
- diritto alla parità nell'ambito del matrimonio (stessi diritti e responsabilità),
- anche nell'atto del suo scioglimento (illegittima qualsiasi forma di ripudio unilaterale)
- stessi diritti e responsabilità come genitori (indipendentemente dal fatto che siano legati da una situazione giuridica)
INTERESSE DEI FIGLI
considerazione preminente (può non coincidere con quello del genitore):
principio del superiore interesse del minore
a) Convenzione del fanciullo
b) principi di DI e di ordine pubblico
- stesso diritto a decidere numero e intervallo nascite (tutela e adozione)
- scelta cognome (illegittime legislazioni che impongono il cognome di uno dei due all'altro o che trasmettono solo il cognome paterno)
- stessi diritti in materia di proprietà, gestione, acquisizione, godimento e disponibilità dei beni (regimi matrimoniali debbono rispettare principio di ND)
- iscrizione del matrimonio su registro ufficiale ed età minima per matrimonio (annullando matrimoni tra fanciulli che non abbiano età minima)
RISERVE
- strumento di DI (favorire > adesione possibile ad un Trattato)
- riserva interpretativa (lo Stato è vincolato a quella norma ma in quell'interpretazione particolare, diversa da quella della generalità)
- intento di non essere vincolato
- strumento legittimo fino a quando non contrario all'oggetto e lo scopo del Trattato
Trattati multilaterali (tranne quelli sui DU)
- fondati su concetto di bilateralità (summa/compendio/sintesi di rapporti bilaterali:
a) quindi disciplina generale delle riserve comporta che gli Stati possano accettare o meno quella riserva (V Stato singolarmente)
b) se entro 12 mesi non c'è obiezione da parte degli Stati (la riserva si considera accettata)
- effetto riserva (limitare o modificare portata trattato nei rapporti reciproci tra Stati)
- Stato obiettore (formula un'obiezione alla riserva: non volendo che il Trattato produca alcun effetto nei loro rapporti reciproci)
- Stato deve esprimere sua volontà contraria all'entrata in vigore del trattato nei rapporti bilaterali, altrimenti obiezione alla riserva non produce alcun effetto
(il Trattato entra in vigore ugualmente con lo Stato autore della riserva, a meno che lo Stato obiettore non esprima volontà contraria: che non vuole essere vincolato da tutto il Trattato nei confronti di quello Stato)
- continua ad esser vincolante nei rapporti con gli altri Stati parte
non funziona per i Trattati sui DU
- non sono bilaterali
- rischierebbero di comprometterne l'EFFICACIA
- questione sorta
- dinanzi Corte EU (caso Belilos)
- ripresa nel General Comment dello Human Rights Commettee (94)
spiega quali riserve accettabili per DU e funzione Comitato (organismi di controllo)
Convenzione della Donna
- numerosissime riserve (intento Stati a sottrarsi ai loro obblighi in merito)
- intenzionati a rispettare disposizioni Convenzione fintantoché non vs proprie leggi statali e religiose
A) di carattere generale all'Art 2 (LIBIA-TUNISIA-EGITTO):
rispettano Convenzione finché non vs Sharia islamica o Algeria con codice algerino della famiglia
B) riserve concernenti diritti politici e diritto di famiglia (Art 15 eguaglianza di capacità giuridica e libertà di scegliere propria residenza e domicilio-Giordania)
Leading Case (caso Belilos c.Svizzera)
- riserva svizzera all'Art sul diritto all'EQUO PROCESSO)
- Corte: non è ammissibile una riserva di carattere generale (troppo ampia) perché vs oggetto e scopo Trattato
- non rilevante che gli altri Stati non abbiano sollevato obiezioni
- la riserva di carattere generale (da considerarsi non apposta)
- disciplina diversa da quella generale delle riserve, nasce sulla base della prassi (general comment)
General Comment dello HRC
- alcune riserve (apposte al Patto sui diritti civili e politici) sono su norme specifiche
- altre espresse in termini generali (dirette ad assicurare permanenza disposizioni nazionali: evitare di dover intervenire nell'ambito proprio sistema interno)
- essendo norme sui DU (espressione legale dei diritti essenziali che V persona possiede in quanto essere umano), sarebbe preferibile non ci fossero riserve
- la disciplina generale delle riserve (fondata su applicazione inter se) non valida per Trattati sui DU (non obbligazioni bilaterali ma a beneficio generalità persone)
- non c'è DIVIETO DI APPORRE RISERVA (ma non deve essere incompatibile con oggetto e scopo Trattato)
- alcune CLAUSOLE DELL'EQUO PROCESSO (
unico spazio per riserve)
- no riserve (AI 2 PROTOCOLLI OPZIONALI)
Comitato
- non si può far dipendere l'effetto di una riserva DAGLI STATI
- competenza esclusiva del Comitato (decide se sia compatibile o meno con oggetto e scopo Trattato)
- cade il SISTEMA DI OBIEZIONE/ACCETTAZIONE STATI
- se riserva non compatibile (si considera non apposta)
- non può essere che tutto il Patto non sia applicabile o in vigore per quello Stato (a differenza della disciplina generale)
- non opera PRINCIPIO DI INTERSTATUALE RECIPROCITà (tali Trattati non costituiscono una rete interstatale di scambi e obbligazioni reciproche, ma riguardano l'attribuzione di diritti agli individui)
-