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PREVEDIBILITA' DEL DANNO art. 1225 c.c. - Coggle Diagram
PREVEDIBILITA' DEL DANNO art. 1225 c.c.
art. 1337 c.c.
le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede
devono comportarsi...è condiviso che l'art. 1337 costituisca una norma sul risarcimento del danno sofferto dalla parte fedele
come si determina il danno da violazione dell'obbligo di buona fede di cui all'art. 1337 c.c.
1218 c.c.?
2043 c.c.
sorge infatti dalla circostanza che prima del contratto manca il titolo su cui fondare la responsabilità
negli ultimi anni si è assimilato tale responsabilità a quella da inadempimento
se si ammette questa premessa ci dovrà interrogare sull'applicabilità dell'art. 1225 sotto il profilo della prevedibilità dell danno da inadempimento
art. 1225
se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione
si veda la posizione di BELFIORE
ha suscitato una vivace curiosità sistematica
PELLEGRINI
l'enunciato ruota intorno alla categoria del limite
il risarcimento è esteso dall'art. 1223 alla perdita subita e al mancato guadagno in quanto conseguenza immediata e diretta, nel 1225 è ristretto al danno che poteva prevedersi al momento della genesi
da considerare l'art. 2056 che richiama i criteri di cui agli arti. 1223, 1226, 1227 per la quantificazione del risarcimento del fatto illecito. il secondo elemento di cui all'art. 1223 andrà valutato con equo apprezzamento delle circostanze del caso
il danno consiste in un ammanco (teoria della causalità)
omologo inadempimento e fatto dannoso
danno è un fatto che accade in un certo luogo in un dato momento
è quindi un concetto particolarmente relativo
polemica tra il GORLA e il CARNELUTTI: metodo con cui costruire la nozione giuridica del fatto
condiviso da entrambi, il metodo mette capo alla teoria della causalità
il dibattito tocca nodi particolarmente dibattuti
binomio causalità materiale e causalità giuridica (danno evento conseguenza
BELFIORE
distinzione tra danno intrinseco e danno estrinseco
separazione del criterio causale dell'an e del quantum debeatur
così come l'inadempimento il fatto doloso o colposo è causa di danno
dalla immediata (diretta) perdita sembrerebbe derivare un ulteriore ammanco che è il lucro cessante
principio fatto difforme dal paradigma applicabile (diligenza, modello di prestazione)
fatto che determina una perdita intesa come la lesione di un interesse
dalla perdita deriva la lesione di un secondo interesse
l'interesse del creditore può declinarsi in due sensi
interesse primo del creditore o alla prestazione in se data (PRIMARIA) o quello direttamente colpito dal fatto lesivo
interesse secondo o all'impiego della prestazione ovvero il venire meno del conseguente lucro a seguito del fatto lesivo
anche se si volesse accedere alla teoria dualistica del castronovo danno evento danno conseguenza a logica è sempre causale
tesi dualistica estende l'obbligazione risarcitoria a un terzo interesse pregiudicato dalla condotta
interesse al lucro cessante
quindi interesse alla prestazione in se data, all'impiego della prestazione, e al lucro cessante
tesi monastica due voci da risarcire: interesse alla prima perdita e al secondo lucro cessante.
ORLANDI
significato di danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione
criterio di determinazione del valore risarcibile
costruzione sulla categoria della prevedibilità
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condivisione del carattere della prevedibilità dalle due parti del rapporto obbligatorio
svolti i passaggi tra interesse primo e interesse all'impiego si ottiene il valore causale dell'obbligazione
valore economico che è l'essenza condivisa nel rapporto dalle parti come parti del rapporto obbligatorio e non usi singoli
PELLEGRINI
la nozione di danno prevedibile ripete la nozione di danno intrinseco di BELFIORE
intrrinseco: da rilevanza a interessi garantiti in obligations
estrinseco: danno correlato ai motivi del contratto quindi esterno allo struttura del rapporto obbligatorio
ciò a condizione che l'interesse esterno che non oltrepassi l'orizzonte della prestazione dovuta, non sia rimasto un mero motivo
ZECCHIN
intrinseco è il prevedibile
senso causale e oggettivo dell'utilitas garantita
estrinseco l'imprevedibile al tempo della genesi
la prevedibilità con BETTI, forma rappresentativa della promessa che attualizza il destino funzionale del bene
obbligazione consiste in una promessa e si volge al futuro
genera l'attesa giuridica del creditore
si possono affermare quattro possibilie
tra le genesi e l'inadempimento la prestazione perda oggettivamente o soggettivamente valore
che la prestazione aumenti oggettivamente/soggettivamente
che tra la genesi e l'inadempimento venga meno l'utilità secondaria, impiego è reso possibile da forza maggiore o da caue esterne
l'utilità secondaria aumenta per possibilità sopravvenute
non si deve considerare rilevante la variazione del valore primario
equivalente economico della prestazione in se
tale dinamica è da ascriversi all'alea normale del vincolo
sul valore secondario
limitazione del risarcimento nella misura in cui, all'infuori dell'ipotesi di dolo, si possa prevedere a seguito di un'analisi del contenuto del contratto
la prevedibilità entra a far parte del vincolo obbligatorio nella misura in cui realizza appieno la garanzia del creditore.
risarcimento estende e limita il valore del credito
il 2056 rende rilevanti esclusivamente la perdita e il mancato guadagno
lucro cessante valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso
si collegherebbe logicamente alla mancanza di una deduttivo in obligation come quella di cui all'art. 1225 c.c.
manca nell'ambito del torto il titolo del credito
fonte di determinazione dialettica del lucro cessante
PELLEGRINI
CASTRONOVO considera il 2056 come un indice non sufficientemente ragionato della differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
danno aquilano non consegue da quello che è la lesione di un rapporto di patrimoni legati da vinculum iris
altro non è che l'utilitas di cui all'art. 1225, l'articolo convoca il concetto di danno intrinseco
mancando il titolo del credito si dovrà applicare il criterio generale di cui all'art. 1223
interesse positivo
quindi è un obbligazione
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interesse negativo