Art. 5: la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuovere le autonomie locali (decentramento);
Art. 114: la Repubblica è sostituita da Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato;
Art. 117: spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali;
Art 11: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e di risoluzione delle controversie internazionali e promuove un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni;