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TUTELA CAUTELARE, PROCESSO TRIBUTARIO, IN PASSATO
termine più dilatato x…
TUTELA CAUTELARE
D.LGS. 546/1992 ART. 47
= possibilità di chiedere, tramite istanza cautelare, al giudice che deciderà sulla controversia la sospensione dell'esecuzione dell'atto
- in 1°, interesse del C -> <90gg dalla notifica di sentenza
- dopo, interesse del C o parte pubblica
[l'azione cautelare, in sede di presentazione del ricorso, richiede la sospensione della riscossione del 1/3]
PRESUPPOSTI CAUTELARI
x sospensione esecutività atto impugnato
- fumis boni iuris = probabilità che il ricorso sia fondato, in base ai motivi di ricorso
- esaminata guardando avviso di accertamento, contro-deduzioni ufficio ecc.
- periculum = possibile danno grave e irreparabile da esecuzione dell'atto impugnato, in base a tipo e disponibilità economiche del contribuente
- esaminata guardando analisi economica-patrimoniale-finanziaria, elenco finanziamenti
-> analizzati secondo la logica dei vasi comunicanti:
- pericolosità, possibile - peso alla fondatezza
- fondatezza, possibile - peso alla pericolosità
importanti novità con DL 111/2023
- impugnabilità delle ordinanze cautelari di rigetto emesse in 1°
- possibilità del giudice di 1° di decidere il merito in fase di esame della domanda cautelare
-> no tempo x doc e memorie
= meno difesa del C
PROCEDIMENTO CAUTELARE
= procedimento incidentale al processo tributario
-> efficacia ordinanza cautelare cessa alla pubblicazione della sentenza di 1°
(1)
PROPOSIZIONE DOMANDA = ISTANZA
dinnanzi al giudice del merito
- inserimento nel ricorso
(o)
- atto separato da notificare alle parti e depositare in segreteria
(2)
UDIENZA di SOSPENSIONE<30gg dalla presentazione istanza
- fissata dal presidente della corte con decreto
- la cui comunicazione alle parti deve avvenire >10gg liberi prima
- prima della quale è possibile produrre doc e memorie
- avviene
- in sede collegiale o a opera del giudice monocratico (>/< 5k)
- in camera di consiglio
- in presenza o meno delle parti
- durante la quale avviene la discussione della domanda
- alla fine della quale è comunicata alle parti l'ordinanza cautelare
- rigetto = 2/3 imposta e 2/3 sanzione affidati a AdER
- accoglimento = udienza di trattazione del merito <90gg
EFFETTI SOSPENSIONE
= inibizione di ogni forma di riscossione e della possibilità di ritenere inadempiente ai fini fiscali il C
- prima, prassi e giurisprudenza
- poi, normativa
-
SOSPENSIONE IN APPELLO
INTERESSATI
- C
- PA
1) sospensione esecutività sentenza di accoglimento del ricorso vs diniego istanza di rimborso
2) sospensione esecutività sentenza x evitare restituzione del 1/3 anticipato da C
PRESUPPOSTI
- gravi e fondati motivi xke l'appellante possa richiedere la sospensione dell'efficacia della sentenza
-> "appellante"?
= sia PA sia C
- se C vuole inibire la riscossione dell'ulteriore 1/3 e dei 2/3 della sanzione, deve chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza -> gravi e fondati motivi
- se C vuole inibire la riscossione del primo 1/3 (ottenuta sospensione, poi decisione 1° totalmente sfavorevole), deve chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto -> fondatezza ricorso e grave e irreparabile danno
-> giurisprudenza "sebbene diversi termini, uguali presupposti"
PROPOSIZIONE DOMANDA
- nell'appello principale
(o)
- nell'appello incidentale
- che è solo da depositare in giudizio, non da notificare alla controparte
- da notificare se si inserisce istanza di sospensione
[a seconda di chi propone per primo l'appello]
UDIENZA
- fissata dal presidente della corte con decreto
- la cui comunicazione alle parti deve avvenire >10gg liberi prima
- alla fine della quale il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, comunicata alle parti l'ordinanza cautelare
- non impugnabile
- revocabile/modificabile su istanza di parte se mutate le circostanze
-
-
IN PASSATO
- termine più dilatato x camera di consiglio
-> utile istanza di sospensione presidenziale
= richiesta di sospensione urgente al presidente della corte di giustizia, che decide in autonomia
-
-
x urgenze eccezionali, possibile sospensione presidenziale
- solo x sentenza, non esecuzione dell'atto