La nullità virtuale, invece, riguarda i contratti contrari a norme imperative e si applica a una vasta gamma di casi non definibili ex ante. Ogni contratto può essere virtualmente nullo se viola una norma imperativa, ma non ogni violazione comporta automaticamente la nullità. Inoltre, l'art. 1418, comma 1, stabilisce che il contratto è nullo solo se contrario a una norma imperativa, salvo che la legge disponga diversamente.